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Ritardi pagamenti nelle operazioni commerciali

Disposizioni previgenti :

Il Dlgs 231/02 ha introdotto dal 2002 la decorrenza automatica degli interessi di mora (senza dunque alcuna necessità di costituzione in mora) per pagamenti tardivi:

nell'ambito di operazioni commerciali (rimanendo esclusi rapporti con i privati)

a decorrere dal giorno successivo, alternativamente:

- alla scadenza del termine contrattuale di pagamento: ove prevista

- alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento, o altra

data in situazioni particolari

rimanendo escluso il ritardo per cause non imputabili al debitore o per l'avvio di procedure concorsuali

prevedendo regole particolari nella cessione di prodotti "deperibili".

L'art. 62 DL 1/2012 ha poi modificato a decorrere dal 24/10/2012 le regole in relazione alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, sostituendo in tale ambito le previsioni del Dlgs 231/02. Tali regole si configurano, peraltro, ancor più stringenti rispetto a quelle introdotte dal 2013 in via generalizzata.

 NOVITA' dal 1 gennaio 2013: il  D.Lgs. n. 192/2012 si innesta sulla precedente disciplina del D.lgs 231/02, modificandone i alcuni articoli.

In particolare sono previste le seguenti modifiche:

INTERESSI LEGALI DI MORA

la maggiorazione passa dal 7% all’8% in più rispetto al "tasso di riferimento" fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento  

TERMINE DI PAGAMENTO LEGALE

viene invertita la ratio applicabile in precedenza; per le operazioni concluse:

fino al 31/12/2012: solo in assenza di previsione di una scadenza contrattuale si applicano i termini di cui al Dlgs 231/02

dal 1/01/2013: si applicano in generale i termini di legge; solo in presenza di valide ragioni possono trovare applicazione le scadenze contrattuali.

 

AMBITO OGGETTIVO DELLE NUOVE REGOLE

In relazionale alle parti nei confronti delle quali si applicano le nuove regole, non si registrano particolari modifiche; la disciplina in esame si applica:

a) in generale: ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una "transazione commerciale"

Nota: rimangono dunque escluse le transazioni che hanno come controparte un privato (cedente/prestatore o cessionario/committente), mentre trovano applicazione in tutti i casi in cui controparti siano soggetti imprenditori o professionisti.

b) in deroga: non si applica

in presenza di procedure concorsuali (inclusa la ristrutturazione del debito)

nell'ipotesi di risarcimento del danno (anche se effettuato da una compagnia di assicurazione)

 

TERMINI DI PAGAMENTO - INALTERATI

La data di riferimento per la decorrenza automatica degli interessi di mora non è modificata:

gli interessi decorrono, senza necessità di costituzione in mora:

alla scadenza del 30° giorno dalla data:

A) in generale: di ricevimento della fattura del debitore o della richiesta di pagamento

Novità: viene inserita la previsione per cui tale termine non viene differito in presenza di richiesta di integrazione o modifica "formali" della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento

B) in deroga:

di ricevimento delle merci / resa della prestazione di servizio

- se non è certa la data di cui sopra (ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento)

- o quando il ricevimento della fattura/richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi (cd. "fatturazione anticipata")

Nota: la norma non prevede espressamente una disposizione analoga a quella dei prodotti agroalimentari per i quali si presume "non certa" la consegna della fattura se inviata con strumenti diversi da raccomandata (anche a mano), PEC o altri strumenti tracciabili (v. apposita Rivista telematica), che si ritiene comunque applicabile, in attesa di chiarimenti ufficiali.

dell'accettazione o della verifica di legge o da contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nota: è il classico caso di un appalto che prevede il collaudo, oh dell'acquisto subordinato ad una prova, ecc.

In tal la procedura di conformità

non può avere durata superiore a 30gg dal ricevimento della merce/resa del servizio

salvo che la durata superiore ai 30 giorni sia

- concordata in forma scritta

- prevista dalla documentazione di gara

- e non sia comunque gravemente iniqua per il creditore.

 

TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE / PROFESSIONISTI

Nei rapporti tra "imprese private" (che le definizioni della norma individuano in tutti i soggetti passivi diversi dagli enti pubblici: imprenditori, società, professionisti, ecc.):

in assenza di specifica pattuizione: il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni

in presenza di specifica pattuizione scritta: le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che:

in generale: non deve superare i 60 giorni

in deroga: è ammesso un termine superiore a 60 giorni solo se (art. 7 Dlgs 231/02):

- è giustificato "dalla prassi commerciale", dalla natura della merce o del servizio o altri motivi oggettivi

- e non risulti "gravemente iniquo" per il creditore.

 

INTERESSI DI MORA: per pagamenti successivi ai termini di cui sopra, l’addebito degli interessi di mora è automatico e va calcolato:

in assenza di specifica pattuizione: al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali

in presenza di specifica pattuizione scritta: al tasso concordato:

- che può essere maggiore o minore di quello precedente

- ma è nullo quando risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7 Dlgs 231/02).

 

TRANSAZIONI COMMERCIALI IN CUI SIA PARTE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori

ordinariamente: entro 30 giorni

in deroga: entro 60 giorni in caso, alternativamente:

1) di imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza (ex D.lgs. 333/2003)

2) di enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria

3) di accordo scritto tra le parti in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione

in base alla natura o all’oggetto del contratto

ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo

 

 PAGAMENTI RATEALI

E' ammessa la previsione contrattuale di pagamenti rateali del pagamento del corrispettivo; in tal caso troveranno applicazione:

gli interessi contrattuali (esenti Iva art. 10 Dpr 633/72): agli importi delle rate

gli interessi moratori (esclusi Iva art. 15 Dpr 633/72): sugli importi delle rate scadute.

 

RISARCIMENTO DANNI FORFETTIZZATO

In tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento nei termini:

sia causato dal debitore (si tratta delle ipotesi ordinarie nelle quali il cliente non è in grado di dimostrare la "causa a lui non imputabile")

il creditore ha diritto:

oltre alle spese di recupero crediti (spese legali, ecc.) ed agli interessi moratori

al "risarcimento danni" (diversi da quelli pecuniari, già ristorati dagli interessi di mora) forfettizzato in € 40, salva la prova del maggior danno (da conseguirsi in un contenzioso civile).

 

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

L'art. 7 Dlgs 231/02 modificato, dispone che sono nulle le clausole:

riferite ai termini di pagamento

ai tassi di interesse moratori

al risarcimento per spese di recupero del credito che risultino gravemente inique in danno del creditore.

 

PRESUNZIONE DI INIQUITÀ: si considerano gravemente inique le clausole che

- escludono l'applicazione degli interessi di mora

- escludono risarcimento per costi di recupero crediti

- nelle transazioni commerciali in cui è parte la pubblica amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

Nullità d'ufficio: la nullità viene dichiarata dal giudice anche d'ufficio, e deve tenere conto della prassi commerciale è del principio di buona fede correttezza di, della natura della merce o del servizio e dell'esistenza di motivi oggettivi per derogare alle disposizioni di legge.

 

CONSIDERAZIONI . RINUNCIA AL CREDITO PER INTERESSI DI MORA

Va rilevato che:

la norma obbliga a prevedere la maturazione di interessi di mora per pagamenti in termini superiori a quelli di legge

tuttavia nulla vieta al fornitore di rinunciare successivamente agli interessi maturati (nè vi è l'obbligo di denunciare all’Antitrust o alla GDF il proprio debitore che paga in ritardo).

Nella considerazione che:

non si ritiene possibile che la rinuncia sia pre-concordata (negozio "in frode alla legge")

laddove ci si intendesse accordare in tal senso, il cliente potrà solo affidarsi alla "buona fede" del fornitore (il quale verbalmente promette di rimettere gli interessi di mora maturati)

rimarrà applicabile la sanzione specifica in capo al fornitore.

 

REGIME DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il regime istituito dall'art. 62 DL 1/2012 deve considerarsi "norma speciale" e dunque prevalente rispetto al Dlgs 231/02 in materia di termini di pagamento.

CESSIONE PRODOTTI AGRICOLI

TERMINI DI PAGAMENTO

30 gg: prodotti deteriorabili

60 gg: prodotti non deteriorabili (non derogabili) decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (se incerto, dalla data di consegna dei beni)