Carburanti, fa fede l'estratto conto

Per recuperare la parte di Iva detraibile sull’acquisto di carburante per autotrazione, effettuato con bancomat, carte di credito o prepagate, è sufficiente scorporare l’imposta dell’estratto conto della carta elettronica che va registrato come la scheda carburanti nel registro Iva acquisti. In sintesi:

PIU’ DI UN VEICOLO

Il sistema di certificazione dell’acquisto del carburante con schede carburanti o con carte elettroniche va riferito al soggetto d’imposta in modo unitario, essendo irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività; quindi deve essere lo stesso per tutti i veicoli del contribuente.

ALTRI BENI O SERVIZI

Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, ma se contestualmente a quest’ultimo, vengono comprati anche altri beni o servizi, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta

LA CARTA DI CREDITO

Considerando che le ditte individuali e i professionisti non sono obbligate a tenere conti correnti dedicati all’attività, non è necessario che la carta sia utilizzata solo per gli acquisti inerenti l’attività

OBBLIGO DI FATTURAZIONE

Per gli acquisti di carburante:

-          non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione

-          effettuati presso gli impianti, ma non destinati all’autotrazione

-          quando manca il personale addetto alla distribuzione (self service)

-          effettuato dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri di assistenza e beneficienza.

CARTE DI CREDITO

Le carte di credito, di debito o prepagate che consentono di evitare la compilazione delle schede carburanti sono solo quelle emesse dalle banche, da Poste italiane e da qualsiasi altro operatore finanziario che sia obbligato a comunicare all’anagrafica tributaria l’esistenza dei rapporti con i loro clienti ex Dpr 605/1973, n. 605.