Limiti all'utilizzo del denaro contante, alcuni casi pratici

L’articolo 12 della Manovra Salva Italia (DL 201/2011) stabilisce che:

 - è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente uguale o superiore ad euro 1.000.

- se l’operazione raggiunge la soglia di euro 1.000, l’operazione deve essere regolata per il tramite di Banche/Poste (bancomat, bonifici, carte di credito, assegni circolari, assegni bancari non trasferibili, pos, prepagate, ecc.).

- il divieto si applica anche quanto il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. In linea di principio le operazioni eseguite oltre il limite temporale di 7 giorni non sono riferibili alla medesima operazione, ma l’esclusione non è assoluta.

- gli assegni bancari oltre la soglia: devono riportare l’indicazione del nome del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;

- dal 1 febbraio 2012 scattano le sanzioni (pari al 40%) per chi non rispetta la nuova soglia dell’utilizzo del contante (euro 1.000) in vigore dal 6 dicembre 2011. Inoltre in caso di infrazione, l’operazione verrà segnalata dalla Banca/Posta/altro intermediario finanziario al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate per  antiriciclaggio e sospetta evasione fiscale.

- entro il 31 marzo 2012 i saldi dei libretti al portatore dovranno essere ridotti ad euro 999,99. In alternativa, i libretti dovranno essere estinti o trasformati in libretti nominativi.

 

 CASI PRATICI:

 -          il proprietario di un immobile è in possesso di un libretto al portatore per importi superiori ad euro 1.000, contenente il deposito cauzionale relativo al contratto di affitto stipulato in anni precedenti:

      soluzione: il libretto va trasformato in nominativo e la restituzione della somma a fine contratto di affitto dovrà avvenire con mezzi bancari (A/Circolare, bonifico).

 -          pagamento rateale di una fattura di euro 1.000 (o di importi superiori):

      soluzione: la rateizzazione deve risultare da accordo scritto precedente altrimenti anche i pagamenti rateali sotto la soglia di euro 1.000 vanno eseguiti con mezzi bancari (A/circolare e bonifico, riba).

 -          Un privato effettua un prestito in contante ad un amico per  euro 2.000:

      soluzione: la norma impone di usare uno strumento tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile, assegno circolare) anche per gli atti di liberalità.

 -          Un privato (ad es. pensionato/dipendente/dipendente pubblico) o un titolare di partita IVA/Società preleva dal conto corrente bancario la somma di euro 3.000 in contante:

      soluzione: l’operazione non è sanzionata perché il denaro rimane in capo al soggetto che dunque non ha effettuato trasferimenti a terzi.

      Tuttavia, l’operazione, come sospetta, viene segnalata dalla Banca alle autorità fiscali.

 -          L’azienda Alfa paga un fornitore in contante per euro 3.600 in 4 rate da euro 900 ciascuna a 30, 60, 90 e 120 giorni:

      soluzione: l’operazione è corretta se i pagamenti rateali sono stabiliti da un preventivo accordo scritto.

 -          Un finanziamento effettuato dai soci alla Società avviene in contante  (o viene restituito in contante) per euro 2.400 in tre rate di euro 800 a luglio, settembre e dicembre 2012:

      soluzione: anche se la singola rata è inferiore alla soglia, si tratta di operazione sospetta antiriciclaggio ed evasione.

 -          Il datore di lavoro paga lo stipendio al dipendente in due rate il 15 e il 30 del mese, in contante e per valori inferiori ad euro 1.000:

      soluzione: è un’operazione sospetta; tuttavia, l’operazione può diventare regolare se il datore di lavoro sottoscrive un accordo preventivo con il lavoratore.

 -          Un privato/azienda chiede alla banca l’emissione di 3 libretti al portatore tutti con saldo sotto euro 1.000.

      soluzione: la banca autonomamente dovrà valutare l’eventuale comunicazione al Fisco per operazione sospetta.