Estratto Equitalia

LA RICHIESTA DELL’ESTRATTO CONTO DEBITORIO AD EQUITALIA PER LA VERIFICA DELLE ISCRIZIONI A RUOLO SCADUTE

 Dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione orizzontale mediante l’utilizzo nel modello F24 di crediti relativi alle imposte erariali (Irpef, Ires, Iva ed Irap) qualora esistano debiti iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a €1.500: per effettuare la compensazione è necessario procedere preventivamente al pagamento dei ruoli scaduti. Nessun vincolo è, invece, previsto per le compensazioni verticali.

 La richiesta dell’estratto conto debitorio ad Equitalia

In presenza di ruoli scaduti che fanno scattare il divieto alla compensazione orizzontale dei crediti erariali mediante il modello F24, è opportuno che ciascuna impresa verifichi la propria posizione debitoria con Equitalia.

Al fine di verificare la posizione debitoria di ciascuna impresa con Equitalia, è consigliabile richiedere un estratto conto con una delle seguenti tre modalità di richiesta:

- l’abilitazione telematica all’Estratto conto online;

- la richiesta cartacea presentandosi allo sportello della sede territorialmente competente;

- l’invio mediante mail della richiesta direttamente dal sito web di Equitalia.

Le prime due richiedono una autenticazione telematica con la procedura di rilascio delle password di accesso all’Estratto conto online oppure la richiesta della propria posizione debitoria recandosi personalmente presso gli sportelli della sede di Equitalia competente per territorio. Da qualche tempo Equitalia offre anche una ulteriore modalità, più semplice, per la richiesta dell’estratto conto debitorio da parte di una impresa o di una persona fisica: accedendo al link https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/inclusi/mappa_italia.html?rurl=/equitalia/opencms/it/contatti/index.html è possibile inviare una mail al servizio contribuenti della provincia di competenza alla quale allegare una autocertificazione e il documento di identità da parte del legale rappresentante della società interessata al rilascio dell’estratto conto. Entro 5 giorni dalla richiesta l’agente della riscossione risponde con una mail con la quale richiede il riconoscimento della persona giuridica intestataria della posizione fiscale e, una volta effettuato il riconoscimento, allega l’estratto conto debitorio ovvero una comunicazione della mancata esistenza di carichi pendenti.

 La verifica della soglia di 1.500 per il divieto alle compensazioni

I contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione i crediti relativi ad imposte dirette (Irpef ed Ires), Addizionali, Irap ed Iva devono preventivamente procedere al pagamento o alla compensazione dei ruoli scaduti, se di ammontare complessivo (comprensivo degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell’agente della riscossione) eccedente l’importo di €1.500. La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali è in atto una sospensione.

Laddove gli importi a ruolo siano rateizzati l’Agenzia delle Entrate ha precisato come opererebbe l’eventuale mancato pagamento di una o più rate; in particolare:

-  se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l’importo della rata non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della soglia di €1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera €1.500, non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione;

-  se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - verrebbe meno il beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile; ai fini della verifica del superamento dei €1.500 concorrerebbe l’intero importo residuo del debito non pagato.

 La compensazione nel modello F24 Accise dei ruoli scaduti

Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad €1.500) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22 febbraio 2011, mediante l’indicazione del codice tributo RUOL istituito dalla Risoluzione n.18/11. Equitalia ha previsto un modello da utilizzare per comunicare all’Agente della riscossione la compensazione del debito iscritto a ruolo, nel caso in cui siano presenti più cartelle diverse, in quanto nella compilazione del modello F24 Accise non è prevista l’indicazione del numero della cartella compensata. La dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione del pagamento, disponibile al link

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo

/files/it/Modello_compensazione_art__31_online.pdf,

va presentata:

-  entro 3 giorni dall’avvenuta compensazione, nel caso di presentazione del modello F24 Accise tramite banche, poste o mediante il canale Entratel;

-  contestualmente, nel caso di presentazione del modello F24 Accise direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione.

Nel caso in cui vi sia una sola cartella di pagamento notificata al contribuente, non è obbligatoria la presentazione del modello ad Equitalia, in quanto il pagamento (parziale o totale del debito complessivo) effettuato con l’indicazione del codice tributo RUOL verrà attribuito naturalmente dall’Agente della riscossione all’unica cartella di pagamento esistente (indipendentemente dal fatto che la stessa sia scaduta o meno).

 Esempio di applicazione della normativa

La società Alfa Srl ha ricevuto nell’anno 2011 un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente all’acquisto di un terreno edificabile avvenuto nell’anno 2008. L’avviso viene considerato legittimo da parte degli amministratori della società Alfa Srl, ma non viene effettuato il pagamento. Il 30 gennaio 2013 viene notificato il ruolo col quale vengono richieste le imposte presenti nell’avviso di liquidazione, gli interessi, le sanzioni nella misura del 30% dell’imposta non versata, i compensi di riscossione e i diritti di notifica della cartella. L’importo complessivo da pagare entro il termine ultimo dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella è di €6.045. Non vi sono altri debiti iscritti a ruolo scaduti e non viene effettuato il pagamento cosicché il ruolo diventa scaduto.

Dalla liquidazione del modello Unico 2013 emerge un credito Ires dal periodo di imposta 2012 per €12.800 e nessun versamento dovuto a titolo di acconto Ires per il 2013. Gli amministratori della società Alfa SRL, non potendo utilizzare il credito Ires in compensazione con il debito Iva mensile, decidono di compensare l’importo iscritto a ruolo di €6.045 nel modello F24 Accise utilizzando parzialmente il credito Ires per €6.045 e liberando la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale per i residui €6.755 di credito Ires.

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo

 

rateazione/regione/
prov./mese rif.

 

anno di
riferimento

 

importi a debito
versati

 

importi a credito
compensati

 

 

 

2003

 

0101

 

2012

 

 

 

6.045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE

 

Ente

Prov.

 

codice tributo

 

codice identificativo

 

mese

 

Anno di riferim.

 

Importi a debito versati

 

 

 

 

R

M

N

 

RUOL

 

 

 

 

 

 

 

 

6.045,00