Dal 1° gennaio 2013 fatturazione elettronica più semplice

 

  Con la riscrittura dell’art.21 del DPR n.633/72 in tema di fatturazione, dal 1° gennaio 2013 viene meglio definito e ampliato il concetto di "fattura elettronica" con lo scopo di favorire un sempre più ampio utilizzo del documento in formato elettronico.

 

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico e che il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

 

Viene, inoltre, precisato che:

Æ    autenticità;

Æ    origine;

Æ    integrità di contenuto;

della fattura elettronica possono essere garantite non solo mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, come previsto finora, ma anche:

 

mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione,

 offrendo in tal modo maggiore libertà agli operatori in ordine alle modalità da adottare a garanzia della genuinità della fattura elettronica.

In pratica, quindi, il soggetto passivo che intende ricorrere alla fatturazione elettronica non sarà più obbligato a dover utilizzare il formato xml, ma potrà adottare qualsiasi formato elettronico: per esempio, sarà possibile, pertanto, inviare un messaggio e-mail con allegato la fattura in formato pdf.

Va in ogni caso precisato che prima di emettere la fattura elettronica, il soggetto emittente dovrà accordarsi con il destinatario.

L’accordo, in particolare, non deve necessariamente essere manifestato tra le parti tramite accordi scritti o verbali ma è sufficiente che il destinatario riconosca e accetti tacitamente il documento ovvero compia comportamenti concludenti come la registrazione in contabilità o il pagamento della fattura ricevuta.

Sul versante della conservazione delle fatture, la Legge di Stabilità 2013 ha riscritto integralmente il co.3 dell’art.39 del DPR n.633/72 al fine di stabilire che:

Æ    le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni dell’art.21, co.5 del D.M. n.82/05 (si tratta quindi di un obbligo);

Æ    le fatture create in formato cartaceo ed elettronico possono essere conservate elettronicamente (si tratta quindi di una facoltà).

Tale ultima previsione, evidentemente, fa riferimento alle fatture generate in formato elettronico che non possono definirsi “fatture elettroniche” a causa della mancata accettazione da parte del destinatario.

Viene, infine confermato il principio secondo cui il luogo di archiviazione delle fatture elettroniche può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza e che il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti – compresi i certificati destinati a garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità delle fatture emesse in formato elettronico – siano stampabili e trasferibili su un altro supporto informatico.