Costi Black List

DEDUCIBILITÁ DEI COSTI EX BLACK LIST


Con la circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle entrate ha spiegato le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero “black list”.

In relazione ai costi sostenuti nel 2015:

  • se l’ammontare del costo black list è pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale,

  • se l’ammontare del costo black list è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del valore normale, l’eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.

 

In relazione ai costi sostenuti nel 2016:

Dal 2016:

  • i costi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;

  • non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;

  • non si renderanno applicabili le sanzioni;

  • non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati black list.

Per maggiori informazioni contattare lo Studio, senza impegno, al numero di telefono, 0434 26371 o via mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.