Vendite intracee

LE VENDITE INTRACOMUNITARIE

 

 

 

 

I soggetti passivi IVA che effettuano acquisti o cessioni intracomunitarie sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi:

 

  • delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti IVA degli altri Stati membri della UE;
  • degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti.

 

Ad ogni cessione intracomunitaria corrisponde un acquisto comunitario; analogamente, a ogni acquisto comunitario corrisponde una cessione comunitaria, con obblighi correlati e speculari tra i due operatori residenti in Stati membri diversi.

 

Ambito di applicazione

Vendite intracomunitarie

(art. 41, comma 1, D.L. n. 331/1993)

è

Costituiscono cessioni non imponibili:

 

a)        le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro

b)        per corrispondenza e simili,

c)        le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto».

 

Vendita intracomunitaria: definizione

è

La vendita può definirsi intracomunitaria quando sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

  • trasferimento fisico dei beni con partenza dall’Italia e arrivo in uno Stato membro;
  • onerosità dell'operazione;
  • entrambe le parti sono soggetti passivi IVA identificati a livello intracomunitario.

 

 

 

In assenza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti, l'operazione non si configura più come vendita intracomunitaria e resta regolata, per ciò che concerne il trattamento e gli adempimenti, alla normativa generale IVA (D.P.R. n. 633/1972).

 

Momento di effettuazione dell’operazione

è

In ordine al momento di effettuazione delle cessioni, la disciplina intracomunitaria non prevede una particolare disposizione; si applica pertanto quella prevista dalla normativa generale, secondo la quale il momento di effettuazione per i beni mobili materiali si considera verificato, in linea generale, all’atto della loro consegna o spedizione.

 

 

 

  • vendita con effetto traslativo della proprietà sospeso (ad esempio, in prova o con riserva di gradimento à il momento impositivo coincide con il momento in cui si verificano tali effetti;
  • vendita in esecuzione di un contratto estimatorio à il momento impositivo coincide con la rivendita o con il prelievo dei beni stessi oppure allo scadere della consegna o del ricevimento, se entro tale termine la merce non è stata né restituita né venduta.

Casistica

 

Scomparsa del bene venduto durante il trasporto

è

In caso di mancato perfezionamento dell’operazione a causa di forza maggiore (perdita, furto o distruzione dei beni in oggetto), occorre distinguere se la cessione è con trasporto a cura:

 

  • del venditore;
  • dell’acquirente.

 

 

Cessione con trasporto

a cura del venditore

  • se i beni scompaiono nel territorio italiano, la cessione si considera non conclusa anche agli effetti fiscali;
  • se i beni scompaiono nel territorio dello Stato membro di destinazione, la cessione si considera conclusa e, pertanto, si tratta di cessione intracomunitaria non imponibile soggetta a tutti gli obblighi relativi; in più, dovranno essere espletate tutte le formalità IVA prescritte nel Paese di destinazione nelle ipotesi di scomparsa dei beni.

 

 

Cessione con trasporto

a cura dell’acquirente

  • se i beni scompaiono nel territorio italiano, la cessione si considera perfezionata in Italia e, pertanto, mancando la prova dell’arrivo a destinazione nello Stato membro, dovrà essere fatturata con IVA dal venditore nazionale;
  • se i beni scompaiono nel territorio dello Stato membro di destinazione, la cessione si considera conclusa e, pertanto, si tratta di cessione intracomunitaria non imponibile soggetta a tutti gli obblighi relativi; in più, dovranno essere espletati tutte le formalità IVA prescritte nel Paese di destinazione nell’ipotesi di scomparsa di beni.

 

 

Cessioni gratuite

è

La cessione gratuita di un bene fra operatori comunitari non costituisce cessione intraUE venendo a mancare uno dei presupposti fondamentali: la cessione a titolo oneroso.

Pertanto, l’operazione - ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 - è classificata come «cessione interna» gratuita e sarà:

 

  • assoggettata ad IVA se il bene ceduto rientra nella produzione o commercio dell’impresa;
  • esclusa (art. 15, n. 2, D.P.R. n. 633/1972) se la cessione avviene a titolo di sconto, abbuono o premio ed è espressamente prevista in contratto;
  • non soggetta ad IVA se cessione di campione di modico valore opportunamente contrassegnato (art. 2, comma 3, lettera d, D.P.R. n. 633/1972).

 

Documento di trasporto

è

Il documento di trasporto di cui all’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 può non essere emesso a condizione che sia accertata la destinazione verso altri Stati UE. Tuttavia, per prudenza, se ne suggerisce ugualmente l’emissione sia al fine di giustificare la presenza dei beni in altri Stati membri, sia per rafforzare la prova dell’avvenuto trasporto al di fuori dei confini nazionali rappresentata dalla lettera di vettura internazionale (CMR).

                                                             

Registrazione cessioni intracomunitarie

è

Le fatture devono essere registrate:

 

  • nel registro IVA vendite utilizzato per le vendite nazionali ed estere (in questo caso, vengono numerate seguendo l’ordine di emissione delle fatture emesse);
  • nel registro sezionale (in tal caso, sono annotate solo le fatture intracomunitarie emesse che hanno una numerazione propria e distinta dalle altre fatture).

 

 

 

Termini di registrazione

Sono quelli previsti dall’art. 23, D.P.R. n. 633/1972:

 

  • 15 giorni dalla data di emissione;
  • entro il mese di emissione per le fatture differite.

 

Elementi indispensabili

da indicare in fattura

Gli elementi indispensabili da indicare in una fattura di vendita intracomunitaria sono:

 

  • il codice di identificazione ai fini IVA del cessionario committente opportunamente verificato, pena l’assoggettamento ad IVA dell’operazione;
  • il numero di fattura progressivo delle fatture emesse;
  • la data di emissione;
  • il titolo di non imponibilità o non assoggettamento che sarà:

 

-        non imponibile art. 41, D.L. n. 331/1993 per le cessioni di beni;

-        non imponibile art. 58, comma 1, D.L. n. 331/1993 per le triangolazioni interne;

 

  • l’indicazione di operazione triangolare comunitaria, se si tratta di operazione triangolare comunitaria;
  • i dati identificativi del cliente e del mezzo, in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi (se si tratta di vendita ai privati, è sufficiente l’atto di cessione e non si emette la fattura);
  • il numero attribuito al proprio rappresentante fiscale o all’impresa nel caso in cui i beni sono inviati in altro Stato per esigenze dell’impresa.

 

Note di variazione relative a cessioni di beni

Anche per quanto riguarda le cessioni, il D.L. n. 331/1993 non fornisce alcuna indicazione specifica nel caso di note di variazione in aumento o in diminuzione. Pertanto, si fa riferimento a quanto stabilito nell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, distinguendo tra:

 

  • variazioni in aumento à deve essere obbligatoriamente regolarizzata mediante emissione di un documento integrativo;
  • variazioni in diminuzione à la ditta italiana ha facoltà di procedere alla rettifica con annotazione nel registro delle fatture emesse. Le variazioni in diminuzione non possono essere effettuate decorso un anno dall’operazione a cui si riferiscono.

 

 

Cedente

Cessionario

Rettifica

Adempimenti

Modello INTRA

Italia

Soggetto UE

Aumento

Nota di addebito non imponibile art. 41, comma 1, lettera a), D.L. n. 331/1993

INTRA1-bis se il documento è emesso ed annotato nello stesso periodo di annotazione della fattura originaria; altrimenti INTRA1-ter

Italia

Soggetto UE

Diminuzione

Nota di credito

INTRA1-bis per il valore netto se annotata nello stesso periodo della cessione originaria o il solo accredito nel modello INTRA1-ter se annotata successivamente

 

Obbligo della menzione del valore statistico

Tipologia

Importo

Periodicità

Dati richiesti

INTRASTAT cessioni

> 20.000.000 euro

mensile

  • valore statistico;
  • condizione di consegna;
  • modo di trasporto.