Spese detraibili

RIEPILOGO DELLE SPESE PERSONALI  DEDUCIBILI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 Riepiloghiamo gli oneri detraibili più diffusi tra i contribuenti ovvero quelli “più vicini” agli accadimenti familiari,

quali:

le spese di istruzione, le spese per l’attività sportiva dei giovani, le spese funebri, i fitti pagati per gli studenti fuori sede, le spese per addetti all’assistenza personale, i premi di assicurazione e le spese per la frequenza degli asili nido.

 

SPESE DI ISTRUZIONE

Sono detraibili le spese sostenute nel 2013, per frequentare corsi di istruzione:

-secondaria (licei, scuola magistrale, ecc.)

- universitaria

- di specializzazione universitaria (es: laurea specialistica; master e dottorati di ricerca; ecc.)

presso istituti/università italiane o straniere, sia pubbliche che private.

 

UNIVERSITÀ: sono detraibili:

-le tasse di immatricolazione/iscrizione (anche per l’iscrizione ad anni fuori corso)

- le soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le università.

 

SPESE ESCLUSE: sono indetraibili le spese sostenute:

- per l’acquisto di testi scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria

- per viaggi ferroviari, vitto e alloggio.

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

Le spese sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi:

- degli istituti “statali” (interessa gli istituti privati)

- italiani (interessa gli istituti stranieri, privati o meno)

e concorrono per intero alla base di calcolo delle detrazioni per oneri.

 

Università private: l’importo detraibile è limitato alla tassa di iscrizione/frequenza richiesta per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina (CM 11/1987 e CM 18/2009). Il concetto va esteso anche alle università straniere e, si ritiene, alle scuole secondarie.

 

FAMILIARI A CARICO:

la detrazione spetta anche alle spese sostenute nell’interesse del coniuge, di figli e degli altri familiari a carico (di cui all’art. 12 Tuir);

in particolare, se la ricevuta:

- è intestata ad uno dei genitori: la detrazione spetta a tale genitore

- è intestata allo studente a carico: la spesa può essere suddivisa, alternativamente:

al 50% fra i genitori dichiaranti

o in misura diversa: in tal caso devono annotare la diversa percentuale di ripartizione nella ricevuta stessa.

 

Coniuge a carico:

se un coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro potrà detrarre integralmente la spesa.

 

DOCUMENTAZIONE

Per dimostrare il sostenimento delle suddette spese sono sufficienti i documenti di appoggio recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2013. Pertanto, sarà necessario conservare i bollettini o le ricevute di versamento delle tasse scolastiche (scuole superiori, universitarie o corsi di specializzazione post laurea).

 TEST DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA

Sono ammessi a detrazione i contributi versati per poter partecipare alla preselezione (eventualmente prevista dalla facoltà).

 

DOTTORATO RICERCA

L’eventuale borsa di studio (cd. “borsa di dottorato”) non va dedotta dell’importo detraibile (in generale è esente Irpef per il borsista, e viene assoggettata alla sola gestione separata Inps).

 

RICONOSCIMENTO DI TITOLI ESTERI

Non sono detraibili i contributi corrisposti all’università pubblica italiana per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero.

 

FREQUENZA DI CORSI UNIVERSITARI ALL’ESTERO

Per la frequenza di corsi universitari all’estero, va fatto riferimento alle spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l’Università italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.

 

MASTER UNIVERSITARI

I costi relativi sono detraibili solo nel caso in cui:

- siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione

- siano gestiti da istituti universitari (e cioè riconosciuti dal

Ministero della pubblica istruzione), pubblici o privati (in quest’ultimo caso, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse/contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani).

 

ISCRIZIONE A CONSERVATORI

Sono detraibili le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori musicali. Si tratta delle somme corrisposte per la frequenza di:

-              corsi istituiti ex DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica

-              istituti musicali pareggiati.

Sono escluse le spese per l’iscrizione agli istituti musicali privati.

 SPESE FUNEBRI

La “spesa funeraria” è detraibile se sussiste un rapporto di causa ed effetto tra il decesso ed il sostenimento della spesa; è pertanto detraibile il corrispettivo afferente:

- alla traslazione della salma al cimitero, alla sepoltura (compreso il costo del loculo), alla fornitura e posa dei marmi, nonché alla spesa per l’incisione del nominativo del defunto (CTC n. 7825/84)

- al necrologio funebre (CTR Trieste, sent. 27/91).

In generale si tratta delle “prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri” esenti Iva ex art. 10 p.to 27 Dpr 633/72.

Nota: non sono detraibili le spese di riesumazione della salma (faq dell’Agenzia).

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

L’importo massimo detraibile è pari a € 1.549,37 per ogni decesso.

 

FAMILIARI: sono detraibili le spese funebri sostenute per ciascun decesso dei familiari di cui all’art. 433 Cod. Civ. (cioè dei soggetti di cui all’art. 12 Tuir anche se non a carico o conviventi).

Inoltre la detrazione della spesa:

- è in capo al soggetto che l’ha effettivamente sostenuta

- può essere ripartita tra più persone qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese (CM 26/1979)

 

DOCUMENTAZIONE

Le spese funebri sono documentate dalle apposite fatture, rilasciate dai percettori delle somme, contenenti gli importi corrisposti a titolo di onoranze funebri: celebrazione della cerimonia, loculi, bare, etc.

 E’ indetraibile la spesa funebre sostenuta a seguito del decesso di uno zio, in quanto lo zio non è compreso tra i familiari dell’art. 433 codice civile.

 

 SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE DEI RAGAZZI

Sono detraibili anche le spese sostenute nel 2013 per:

- il tesseramento annuale ad associazioni sportive

- l’abbonamento (anche non annuale) a piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi finalizzate alla pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi

- di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

 

COMPIMENTO NEL 2013 DELL’ETA’ RICHIESTA: le detrazioni spettano per intero in relazione alle spese sostenute nell’anno in cui si realizza la condizione di età (CM 34/2008).

Esempi: nel caso in cui il minore abbia compiuto:

 18 anni a gennaio 2013: le spese sono detraibili anche se sostenute a dicembre 2013

 5 anni a dicembre 2013: sono detraibili anche le spese sostenute da gennaio.

 

Caratteristiche delle strutture sportive (DM 28/03/2007), perché le spese siano agevolabili:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Società ed associazioni (art. 90, L.289/2002) devono:

- riportare espressamente nella denominazione la dicitura della finalità dilettantistica

- essere riconosciute dal CONI, dalle rispettive Federazioni o da altra associazione di promozione sportiva STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Si tratta degli impianti (comunque organizzati):

- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionistica, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi

- gestiti da soggetti giuridici diversi da associazioni/società sportive dilettantistiche (sennò si rientra nel caso precedente), pubblici o privati, anche in forma di impresa

ECCEZIONI: sono esclusi dalla detrazione gli abbonamenti a:

- società che praticano sport professionistico

- associazioni non sportive (es: associazioni culturali), anche se organizzano corsi di attività motoria (in palestra o meno).

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

Le spese per attività sportive praticate dai ragazzi, sono detraibili:

- in misura non superiore a € 210 per ciascun ragazzo

 

Per i FAMILIARI A CARICO: la detrazione spetta:

- al soggetto che sostiene le spese (genitore/familiare) cui il ragazzo è fiscalmente a carico

- anche se le spese sono state sostenute per i familiari a carico.

Ripartizione: ove la spesa sia sostenuta da entrambi i genitori, l’importo di € 210: - non è fruibile da entrambi (con € 210 a figlio) - ma va ripartito tra loro; sul tale limite va poi calcolata la detrazione, in base all’onere pagato da ciascuno (secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva - RM 50/2009). Nonostante il tenore delle risoluzione citata, si ritiene che anche per tali spese, se il documento di spesa è intestato ad uno solo di essi o al figlio, sia possibile ripartire la spesa in parti uguali (50%) oppure, previa annotazione sul documento, in base alle diverse percentuali di spesa imputabili ad ognuno.

 

DOCUMENTAZIONE

Le spese sostenute devono essere documentate mediante:

 bonifico bancario o postale

 fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalla struttura sportiva.

La documentazione deve contenere:

 ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale (ovvero nome, cognome e residenza, se persona fisica), nonché codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione

N.B.: non è prevista altra modalità di pagamento: contanti, bancomat, ecc.

 causale del versamento (“iscrizione”, “abbonamento”, ecc.)

 attività sportiva esercitata (nuoto, pallacanestro, ecc.)

 importo pagato

 dati del praticante l’attività sportiva (figlio) e codice fiscale del soggetto che effettua il

pagamento (genitore).

 

SPESE PER FREQUENZA AD ASILO NIDO

Sono detraibili le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido.

Novità: la CM 13/2013 ha ammesso la detrazione anche per la frequenza delle cd “sezioni primavera”.

 

LIMITE DI SPESA: per la retta di ciascun figlio

- vige un limite di spesa di €. 632,00

- da ripartire tra i genitori in caso di onere sostenuto da entrambi (anche se il documento di spesa è intestato ad uno solo di essi o al figlio); la ripartizione

-è in parti uguali (50%)

- salvo annotazione sul documento delle diverse percentuali di spesa imputabili a ciascuno.

Nota: i fruitori della detrazione potranno essere solo i genitori, in quanto si fa espressamente riferimento al pagamento delle rette “per ogni figlio”.

 

BAMBINI INTERESSATI: sono quelli che frequentano gli asili nido (CM 6/2006), e cioè, in linea generale, quelli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA: è costituita

- dalla fattura

- e dal bonifico bancario/postale oppure dalla ricevuta fiscale o quietanza di pagamento.

 

SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE

Spetta la detrazione per le spese sostenute

- per la assistenza generica alla persona

- in relazione a soggetti considerati “non autosufficienti”.

 

FAMILIARI: la detrazione spetta (CM 2/2005):

- sia per le spese sostenute a proprio favore

- che in relazione agli altri familiari (anche non a carico) di cui all’art. 433 c.c.

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

La detrazione spettante:

-può essere calcolata su un limite di spesa pari a € 2.100.

- è fruibile solo se il reddito complessivo non supera € 40.000.

Nota: nel limite di reddito va considerato anche quello derivante da locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e l’agevolazione ACE; diversamente, non vanno considerati i redditi fondiari esclusi da tassazione IRPEF (e addizionali) in quanto assoggettati ad IMU.

 

Detto limite di € 2.100 va considerato in riferimento al singolo contribuente, congiuntamente:

a) che sostiene le spese: a prescindere dal numero dei soggetti di cui si è fatto carico

b) che è stato assistito: in tal caso il limite va ripartito tra i soggetti aventi diritto.

 

DOCUMENTAZIONE

Per fruire della detrazione, le spese sostenute devono risultare da idonea documentazione; questa può consistere anche in una ricevuta (debitamente firmata) rilasciata da chi ha prestato l’assistenza; tuttavia, deve contenere gli estremi anagrafici ed il codice fiscale:

 del soggetto emittente (che ha prestato l’assistenza)

 del contribuente che ha sostenuto le spese

 del familiare (se la spesa è sostenuta in favore di un familiare).

 

SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI FUORI SEDE

Anche quest’anno è confermata la detrazione delle spese relative ai canoni di locazione pagati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza.

Al riguardo, la norma stabilisce quanto segue:

- contratti di locazione: sono solo quelli di stipulati/rinnovati ai sensi della L. 431/98

- ubicazione università: deve trovarsi:

in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa

Oppure nello stesso comune o in comuni limitrofi rispetto a quello in cui si trova l’unità immobiliare presa in locazione

Distanza di 100 Km: è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve in base ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ferroviaria, stradale) tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’università; il diritto alla detrazione spetta se almeno uno dei suddetti collegamenti è pari o superiore a 100 km (CM 34/2008).

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

Le spese per canoni di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede

- possono essere detratte nella misura del 19%, per un importo massimo di € 2.633,00

- che va inteso come limite massimo applicabile, a prescindere:

- dal numero di contratti di locazione stipulati (per il medesimo figlio o per più figli)

- dal numero dei figli studenti universitari fiscalmente a carico.

che va considerato in riferimento al singolo soggetto, congiuntamente:

a) che sostiene le spese: a prescindere dal numero dei figli universitari fiscalmente a carico e dal numero di contratti di locazione stipulati

b) che è in locazione (figli): in tal caso il limite va ripartito tra i soggetti aventi diritto.

La detrazione:

- non è cumulabile con le altre detrazioni eventualmente spettanti per i canoni di locazione (è il contribuente a scegliere quella più conveniente)

- in caso di contributi ricevuti a sostenimento del canone d’affitto, tali importi vanno sottratti dalla spesa totale

- non è da rapportare al periodo (mesi) durante il quale l’immobile preso in affitto è adibito dallo studente a propria dimora abituale

- il contratto di locazione deve essere stato regolarmente registrato.

 

FAMILIARI A CARICO: la spesa è detraibile anche se sostenuta nell’interesse di un familiare a carico (art. 12 Tuir).

Non è richiesto che il contratto d’affitto sia intestato al soggetto universitario (potrebbe essere intestato tanto allo studente quanto al soggetto di cui è a carico).

Nel caso di contratto di locazione (CM 34/2008):

- intestato ad entrambi i genitori: la detrazione spetta al genitore intestatario da contratto

- intestato al figlio (o altro familiare a carico): la spesa:

- si presume sostenuta al 50% da entrambi i genitori (€ 1.316,5 di limite massimo per genitore)

- ove si voglia ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, è necessario annotare sul documento comprovante la spesa, la diversa percentuale di ripartizione

- se anche il coniuge risulta fiscalmente a carico, l’altro genitore può beneficiare della detrazione integrale della spesa (sempre nel limite di € 2.633).

 

DOCUMENTAZIONE

Per documentare il sostenimento della spesa nel 2013, è necessario conservare:

 copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità

 ricevute di pagamento (es: bollettino bancario o postale in caso di pagamento mediante bonifico, o ricevuta firmata in caso di pagamento in contanti)

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI DA STUDENTI UNIVERSITARI ALL’ESTERO

Beneficiano della detrazione anche i canoni di locazione corrisposti per:

- contratti di locazione e di ospitalità

- atti di assegnazione in godimento

stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato UE (o SEE). (si deve ritenere superato il precedente orientamento della CM 18/2009, che aveva negato la detrazione). Legge n. 217/2011

SUBLOCAZIONE NO

Se l’immobile viene sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione in esame; la sublocazione infatti, non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIr

 

PREMI DI ASSICURAZIONE

Come di consueto, sono oggetto di detrazione:

- i premi di assicurazione sulla vita

- i premi di assicurazione contro gli infortuni

corrisposti nel 2013, anche se versati all’estero o a compagnie estere, purché stipulati entro il 31/12/2000; i contratti stipulati dal 2001 danno diritto alla detrazione solo se relativi il rischio di:

- morte

- invalidità permanente > 5%, da qualsiasi causa derivante

- non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiani.

 

LIMITI ALLA DETRAZIONE

Tra le novità di quest’anno si segnala che il cd “Decreto IMU” (art. 12, DL 102/2013)

- ha ridotto a € 630 per il 2013

- il limite massimo (in precedenza di € 1.291,14) detraibile ai fini IRPEF di tali premi assicurativi.

Tale limite va considerato complessivamente; pertanto, vale anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti sottoposti alla precedente e alla nuova disciplina.

Sul 2014 non troverà poi applicazione l’ulteriore riduzione posto che, in sede di conversione del DL 102/2013, è stato previsto che il limite detraibile ritorni ad € 1.291,14 a partire dal 2014.

 

FAMILIARI A CARICO: i premi di assicurazione (nel rispetto delle altre condizioni richieste):

- possono essere portati in detrazione anche per conto di familiari fiscalmente a carico.

- essendo detraibili per il soggetto che ha sostenuto l’onere anche nei casi in cui (CM 17/2006):

- lo stesso stipuli un contratto in cui fi guri come assicurato un familiare a suo carico;

- il familiare a carico risulti sia come contraente che come assicurato del contratto di assicurazione.

 

Considerazione: in sostanza, al pari delle spese mediche:

- il documento di spesa può essere intestato anche al familiare a carico

- in presenza di più soggetti titolati (es: genitori del figlio a carico) sul documento di spesa si potrà autocertificare la quota rimasta rispettivamente a carico di ciascun genitore.

 

REGIME DI DETRAIBILITÀ

Dal 2001 sussiste una distinzione fra assicurazioni:

a) con finalità esclusivamente assicurative del rischio morte o invalidità permanente

b) a carattere finanziario

c) con finalità previdenziali

CONTRATTI STIPULATI A PARTIRE DAL 1/01/2001

Come anticipato, a seguito delle modifiche normative, i contratti stipulati dal 2001 sono detraibili solo se riguardano assicurazioni aventi per oggetto il rischio:

- di morte

- di invalidità permanente > 5%, da qualsiasi causa derivante

- di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana; in tal caso, la detrazione spetta purché l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

E’ opportuno per questo motivi, quindi, richiedere all’assicurazione la dichiarazione fiscale di detraibilità.