Responsabilità solidale negli appalti pubblici

Il panorama legislativo attinente alla responsabilità solidale negli appalti si presenta alquanto variegato e di non facile applicazione per gli operatori e ciò anche in considerazione delle modifiche che, di recente, hanno ripetutamente modificato le previsioni originariamente contenute nel co.28 dell’art.35 del D.L. n.223/06, in vigore dal 4 luglio 2006 . Con l’art.13-ter del D.L. n.83/12 (introdotto in sede di conversione dalla L. n.134/12) entrano in vigore le nuove disposizioni dettate in materia di responsabilità solidale negli appalti. Conla recente C.M. n.40/E dell’8 ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi importanti chiarimenti applicativi.

Decorrenza delle nuove disposizioni

La C.M precisa che le nuove previsioni in tema di responsabilità solidale decorrono:

-     per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n.134/12 che ha convertito il D.L. n.83/12);

-     in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma) e questo nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto del contribuente (art.3, co.2, L. n.212/00).

 

Responsabilità solidale dell’appaltatore

In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

-     nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto;

-     del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;  

-     del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi in precedenza elencati può (non si tratta di un obbligo) essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'art.35, co.1, D.Lgs. n.241/97 e art.3, co.3, lett.a) del DPR n.322/98 (dottore commercialista, revisore, consulente del lavoro).

Su questo importante aspetto la C.M.n.40/E/12 precisa che in alternativa alla predetta asseverazione da soggetti “abilitati”, l’attestazione può essere resa dall’appaltatore/subappaltatore mediante una dichiarazione sostitutiva che deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

Æ      periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa (art.7, D.L. n.185/08, previsione che verrà abrogata dal 1/1/13 in favore nel nuovo regime introdotto dall’art.32-bis del D.L. n.83/12) oppure la disciplina del reverse charge;

Æ      periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

Æ      estremi del mod. F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

Æ      affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto.

L'appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido,

 Posizione e rischio del committente

Nella versione licenziata dal D.L. n.83/12 non si ravvisa più, contrariamente a quanto prevedeva il testo modificato dal precedente D.L. n.16/12 una responsabilità del committente in relazione alle ritenute e all’Iva non versata dal subappaltatore e dall’appaltatore, ma viene assegnata al committente una funzione di “controllo” che se non osservata risulta passibile di pesanti sanzioni.

In particolare la norma prevede che:

-      il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti previsti in precedenza (versamento di Iva e ritenute), scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;

-      il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore;

-      l'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti di cui al co.28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

 Ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni citate in precedenza si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (quindi, sia privati che pubblici) conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 (soggetti Ires) e 74 (Stato ed enti pubblici) del Tuir. 

Vengono, infine, espressamente escluse dall'applicazione di questa disciplina le stazioni appaltanti di cui all'art.3, co.33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06.

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