Calcolo Contributi Enasarco

 NOVITÀ PER IL 2012 NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO

PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). Per il periodo di imposta 2012 è stato approvato un nuovo regolamento con i nuovi importi di limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti. L’altra importante novità riguarda le società di capitali che svolgono attività di agenzia: l’aliquota contributiva per le ditte preponenti è aumentata e una quota del contributo andrà trattenuta sulle provvigioni dovute.

 

Gli adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.enasarco.it. Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riepiloga le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

 

Aliquota

Il contributo per l’anno 2012 da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti che operano in forma individuale o sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all’agente anche se non ancora pagate (per competenza).

Obbligo contributivo

La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.

Scadenze di pagamento

I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il versamento dei contributi è preceduto dall’invio di una distinta conforme a quella richiesta dalla Fondazione e deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre:

Trimestre di riferimento

Scadenza

I° (1 gennaio 2012 - 31 marzo 2012)

20 maggio 2012

II° (1 aprile 2012 - 30 giugno 2012)

20 agosto 2012

III° (1 luglio 2012 - 30 settembre 2012)

20 novembre 2012

IV° (1 ottobre 2012 - 31 dicembre 2012)

 

     

20 febbraio 2013

 

 

Massimali provvigionali

Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia pluri o monomandatario. Per l'anno 2012 il limite del massimale provvigionale annuo è di €20.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €30.000,00 per il preponente dell'agente monomandatario. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d’anno, il massimale annuo non è frazionabile. Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l’ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

Minimali contributivi

Per il contributo minimale è prevista la frazionabilità per trimestri in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, con i seguenti principi fondamentali:

4    il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;

4    in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Per l'anno 2012 l’importo del minimale annuo è pari ad €800,00 per gli agenti monomandatari e ad €400,00 per gli agenti plurimandatari.

Agenti che operano sotto forma di società di capitali

Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali il pagamento dei contributi non prevede ammontari di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per ditte individuali o società di persone.

 

Provvigioni annue

Aliquota del contributo

 Fino ad €13.000.000,00

2,40% (2,20% a carico del preponente e 0,20% a carico dell’agente)

Da €13.000.000,01
a €20.000.000,00

1,20% (1,10% a carico del preponente e 0,10% a carico dell’agente)

Da €20.000.000,01
a €26.000.000,00

0,60% (0,55% a carico del preponente e 0,05% a carico dell’agente)

Oltre €26.000.000,00

0,15% (0,125% a carico del preponente e 0,025% a carico dell’agente)