Pubblicato il decreto sull'Iva per cassa

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato ieri sul proprio sito il DM 11

ottobre 2012, con la relativa Relazione illustrativa

 

E’  stato pubblicato ieri il decreto dell’IVA per cassa con effetto dal 1 DICEMBRE 2012 (LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO  IVA 16 01 2013).

 

 Le modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. In linea di principio, da dicembre 2012 sarà possibile differire l’esigibilità dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori. I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

 

La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni.

 

Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite

 

Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.

 

La mancata annotazione in fattura costituisce violazione formale

 

Sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione, che è stata adottata la speciale disciplina.