Legge di bilancio 2018: sismabonus e bonus verde

Sismabonus

Resta stabile fino al 31 dicembre 2021 il sismabonus, la detrazione d’imposta, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).

L’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (non solo l’abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Lo sconto è pari:

- al 50% della spesa, nel caso di interventi di adozione di misure antisismiche che non comporteranno una variazione di classe di rischio dell’edificio;

- al 70% (75% per i condomìni) della spesa sostenuta, se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- all’80% della spesa sostenuta (85% per i condomìni) della spesa sostenuta, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi (qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione).

Sismabonus per l’acquisto di case antisismiche

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile fruire anche del sisma bonus per l’acquisto di case antisismiche in zona sismica 1, istituito dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017). Si tratta di una detrazione fiscale a favore di compra un’unità immobiliare facente parte di un edificio demolito e ricostruito, localizzato in zona a rischio sismico 1. La misura della detrazione è pari:

- al 75% del prezzo di acquisto, se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio;

- all’85% del prezzo di acquisto, se si passa a due classi di rischio inferiori.

L’agevolazione è riconosciuta se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell’atto pubblico di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l’ammontare massimo di 96.000 euro per ogni unità immobiliare acquistata.

Bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico

Dal 2018 fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, in alternativa maxi-ecobonus del 70/75%, e del sisma bonus condomini del 75/85%, è possibile optare per un bonus unico pari:

- all’80% della spesa ammessa, nel caso gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;

- all’85% della spesa ammessa, nel caso gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Bonus verde

Sarà valido solo per il 2018 il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 per le spese sostenute per interventi di:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tra le spese detraibili sono ammissibili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

La detrazione può essere fruita da coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori ed è condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

L’agevolazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo (dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi) e compete fino ad un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare. Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il limite di spesa è di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.