La legge di stabilità 2014 in sintesi

Legge n.147 del 27 dicembre 2013 in vigore dal 1 gennaio 2014.

 Acquisto di pubblicità on-line: nuove regole Iva

Viene introdotto nel DPR n.633/72 un nuovo articolo 17-bis, prevedendo che:

i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita Iva rilasciata dall’Amministrazione finanziaria italiana;

gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita Iva italiana.

 

Contrasto alla evasione nel comparto delle locazioni abitative

Viene attribuito ai Comuni il potere di controllo sui contratti di locazione, anche mediante l’incrocio l’anagrafe condominiale.

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante.

 

Obbligo di conto dedicato per i notai

Inserito l’obbligo, per i notai, di istituire un apposito conto dedicato sul quale far confluire talune somme incassate in occasione della stipula di rogiti.

 

Proroga delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica degli edifici

A seguire si elencano le nuove misure delle agevolazioni e le rispettive date di scadenza delle medesime:

                Riqualificazione energetica:

                65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

                50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

                Riqualificazione energetica parti comuni condominiali:

                65% per il periodo dal 06.06.2013 al 30.06.2015

                50% per il periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2016

                Recupero del patrimonio edilizio:

                50% per il periodo dal 26.06.2012 al 31.12.2014

                40% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

                Detrazione per adozione misure antisismiche (in sole zone sismiche):

                65% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

                50% per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015

                Detrazione acquisto elettrodomestici:

                50% per il periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014

Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale; in assenza di un intervento normativo, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36% e € 48.000).

La legge di stabilità, in merito al bonus mobili, prevedeva che la spesa non potesse eccedere quella dell’intervento “legittimante”. Il limite è stato soppresso dal Mille-proroghe, fermo restando il tetto di € 10.000.

 

Attestato di prestazione energetica

L’obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (art.6, co.3-bis D.L. n.63/13), decorrerà dall’entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero Sviluppo Economico.  Viene prevista che la mancata allegazione dell’Ape non costituisce più causa di nullità del contratto, ma solo fonte di sanzioni amministrative. Sono peraltro limitate le ipotesi di obbligo di allegazione solo a particolari tipologie di atti.

 

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio 2012

Le società di capitali ed agli enti residenti sottoposti a Ires, che non applicano gli Ias, hanno la possibilità, nel bilancio 2013, di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni già risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per il versamento delle sostitutive, è previsto il pagamento in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi.

 

Riallineamento valore partecipazioni di controllo

Vengono portate a regime le disposizioni dell’art.15 D.L. n.185/08 che stabiliscono la facoltà (per le società) di riallineare il valore contabile e fiscale di partecipazioni di controllo (ricevute a seguito di una operazione straordinaria) mediante il pagamento di una sostitutiva del 16%.

 

Rivalutazione di quote e terreni per soggetti Irpef

Si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2014.

 

Deducibilità per le perdite su crediti derivanti da corretti stralci contabili

Viene consentita la deducibilità delle perdite su crediti derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle indicazioni dei principi contabili, senza più distinzione tra Oic e Ias.

Si modificano anche le regole per la deduzione delle perdite su crediti per enti finanziari ed assicurativi.

Le modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.13.

 

Tuir: regole di deduzione dei canoni leasing per imprese e lavoro autonomo

Mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, si modificano l'art.54, co.2 Tuir (concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo) e l'art.102, co.7 dello stesso Tuir (reddito di impresa) prevedendo i seguenti periodi minimi di deducibilità fiscale:

                beni mobili: metà periodo ammortamento (anziché 2/3);

                beni immobili: 12 anni (anziché 18);

                veicoli: periodo ammortamento (invariato).

L'applicazione delle novità riguarda i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01.01.14.

 

Leasing e imposte indirette: riscatto auto e cessione di contratti immobiliari

A decorrere dal 1° gennaio 2014, si esentano dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) i riscatti dei veicoli in leasing, al fine di equiparare il carico tributario alle operazioni di leasing operativo.

A copertura finanziaria, si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 4%) sulle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing di immobili strumentali.

 

Incremento dell’imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari

L’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari viene fissata al 2 per mille a decorrere dall’anno 2014.

 

Incremento della misura dell’Ivafe

La misura della imposta patrimoniale sulle attività finanziarie all’estero è fissata al 2 per mille, a decorrere dal 2014.

 

Abrogazione di crediti di imposta e agevolazioni fiscali

A decorrere dal 2014 sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni:

•             vantaggi fiscali triennali per start up in Italia da parte di operatori Ue (art.41 D.L. n.78/10)

•             alcune disposizioni fiscali relative ai distretti produttivi, alle reti di imprese ed alle catene di fornitura;

•             il credito di imposta per le piccole e medie imprese consistente in incentivi per la ricerca scientifica (art.5 L. n.449/97);

•             detassazione delle plusvalenze da cessione di quote di società in start up (commi 6-bis e 6-ter dell’art.68 Tuir).

               

Contrasto ai rimborsi indebiti da modello 730

Per rimborsi Irpef da modelli 730 di importo superiore a € 4.000, derivanti da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, l’erogazione avverrà da parte dell’Agenzia, previo espletamento di specifici controlli. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

 

Contributo di solidarietà sui redditi elevati

Si proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000.

 

 Imposta di bollo sulle istanze telematiche

Si apportano modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo fissando una misura forfettaria pari a 16 euro dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica, nonché sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

Si modifica anche la disciplina del pagamento virtuale dell’imposta di bollo, secondo regole che saranno fissate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Piccola proprietà contadina

La disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n.23/11: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%, con onorari notarili al 50%.

Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12%.

 

Dal 2014 l’Imu a regime:

•             non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex lege;

•             rimarrà applicabile sugli immobili c.d. “di lusso” adibiti ad abitazione principale, con il regime agevolato attualmente previsto per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione);

•             utilizzerà un moltiplicatore ridotto (da 110 a 75) per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap;

•             non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre:

•             l’Imu dovuta sugli immobili strumentali viene resa deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30% per il 2013 (dal 2014 20%);

•             a decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all’Imu, è assoggettato a Irpef nella misura del 50%;

•             sono previste specifiche disposizioni per l’Imu degli enti non commerciali.