IMU su immobile inagibile

Quesito

Si chiedono chiarimenti sui criteri da seguire, ai fini IMU, per gli immobili inagibili.

 

Risposta

    Con riguardo agli immobili inagibili, l’art. 13, c. 3, lett. b) del D.L. n. 201/2011 dispone che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

·    Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

·    In virtù del “principio di sostituzione”, per gli immobili inagibili per i quali siano rispettate tutte le prescrizioni di cui all’art. 13, c. 3, lett. b) del citato decreto, è dovuta solamente l’IMU. Infatti, anche se nel caso in esame l’IMU è dovuta in misura ridotta, perché la base imponibile è pari al 50%, l’immobile non può comunque essere considerato “esente” da IMU e, quindi, opera l’effetto di sostituzione dell’IRPEF (circolare Agenzia delle Entrate 11.03.2013, n. 5/E).