Il trasferimento di denaro alla frontiera

Il trasferimento di denaro contante alla frontiera: riepilogo della normativa in vigore.

 

Ogni individuo che entra o esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a €10.000, deve rendere apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.

La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello ministeriale e:

- trasmessa telematicamente in via preventiva, cioè prima dell’attraversamento della frontiera;

- oppure, in alternativa, al momento del passaggio alla frontiera, tramite consegna della dichiarazione in forma scritta.

Il decreto semplificazioni è intervenuto modificando la specifica normativa in esame, D.Lgs. n.195/08, con riferimento ad alcuni aspetti sanzionatori ed alla possibilità di ricorrere all’oblazione.

Nell’ipotesi di non rispetto dell’obbligo dichiarativo, è stata prevista:

 una sanzione amministrativa minima di €300;

 una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell’eccedenza se non superiore a €10.000;

 una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell’eccedenza, se quest’ultima è superiore a €10.000.

Inoltre, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l’estinzione della stessa pagando un importo ridotto, c.d. oblazione:

-   una sanzione pari al 5% del denaro contante trasferito o che si tentava di trasferire eccedente la soglia limite di €10.000, se l’eccedenza dichiarata non supera €10.000;

-    una sanzione pari al 15% se l’eccedenza non supera gli €40.000.

In ogni caso, la somma pagata non può essere inferiore a €200.

Il pagamento in misura ridotta, cioè il ricorso all’oblazione, non è ammesso qualora:

-   l’importo del denaro contante eccedente i €10.000, superi l’importo di €40.000;

-   oppure qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell’atto di contestazione.

Infine, nel caso di violazione dell’obbligo dichiarativo, il sequestro del denaro può essere eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente la soglia di €10.000, se l’eccedenza non supera €10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi.