COMMA

SINTESI DEL CONTENUTO

11

Estensione Art Bonus

Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS (art.1 D.L. n.83/14) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.

12-13, 15

Bonus 80 euro

Si rende strutturale il credito d’imposta Irpef introdotto dall’art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. “bonus 80 euro”), originariamente introdotto per il solo anno 2014.

In particolare la somma spettante è pari:

-          a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

-          a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.

Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.

14

Rientro lavoratori dall’estero

Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.

16-17

Buoni pasto

Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva -  a decorrere dal 1° luglio 2015 -  la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.

18

Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A.

Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all’atto di cessione o acquisito direttamente dall’amministrazione ceduta.

19

Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14)

Si estende al 2015 l’efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.

20-25

Deduzione Irap del costo del lavoro

Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra:

  • ·         il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato
  • ·         e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all’autorizzazione comunitaria) l’integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

  • ·         che abbia lavorato almeno 150 giornate;
  • ·         ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo.

Ritorno alle vecchie aliquote

Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d’imposta nelle misure:

  • ·         del 3,9% (aliquota ordinaria),
  • ·         del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
  • ·         del 4,65% (per le banche),
  • ·         del 5,9 % (per le assicurazioni),
  • ·         del 1,9% (per il settore agricolo).

Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014.

Soggetti senza dipendenti e credito di imposta

Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d’imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali.

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione

26-34

Tfr in busta paga

Si dispone:

  • ·         in via sperimentale,
  • ·         in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,

che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile.

La predetta parte integrativa della retribuzione:

  • ·         è assoggettata a tassazione ordinaria,
  • ·         non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del TUIR (tassazione del Tfr),
  • ·         non è imponibile ai fini previdenziali.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del Tfr.

Per i datori di lavoro che:

  • ·         abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti
  • ·         non optino per la fruizione del “credito di supporto”

si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’art.10 D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente:

  • ·         richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore
  • ·         e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell’economia e l’Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

35-36

Credito di imposta per ricerca e sviluppo

Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l’art.3 D.L. n.145/13.

In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano:

  • ·         l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro);
  • ·         l’eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento;
  • ·         il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l’attuale percentuale è del 50%);
  • ·         la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e start-up innovative;
  • ·         il raddoppio del tetto massimo del credito d’imposta pro-capite annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro);
  • ·         l’innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell’agevolazione;
  • ·         la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro;
  • ·         l’esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili;
  • ·         la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro;
  • ·         l’eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta con conseguente eliminazione dell’affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in possesso dei requisiti tecnici;
  • ·         l’affidamento dei controlli esclusivamente all’Agenzia delle Entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l’importo con sanzioni e d’interessi - laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico;
  • ·         l’individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall’abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d’imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente;
  • ·         il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio.

Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l’allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

37-45

Patent box

Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box).

In particolare:

  • ·         il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali;
  • ·         possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo;
  • ·         l’agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione);
  • ·         il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell’ipotesi di utilizzo diretto;
  • ·         spetta l’esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili;
  • ·         l’opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento;
  • ·         la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene;
  • ·         l’opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap;
  • ·         per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero delle sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014.

Il beneficio sia applica in misura progressiva come segue:

-          30% per il primo periodo di imposta;

-          40% per il secondo periodo di imposta;

-          50% per i periodi successivi.

46

Credito di imposta per aree svantaggiate

Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell’art.1 L. n.296 /06 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art.8, L. n.388/00).

 

 

47-48

Proroga bonus interventi su edifici

Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi:

  • ·         di recupero del patrimonio edilizio (50%);
  • ·         di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%);
  • ·         di riqualificazione energetica (65%).

La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015:

  • ·         per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro);
  • ·         per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%.

Infine, modificando l’art.16-bis Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).

 

243

Incremento del plafond Legge Sabatini

Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il plafond massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali d'impresa.

Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti.

246

Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017

Al fine di consentire l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.

247-251

Settore autotrasporto: revisione normativa

Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue:

  • ·    vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e sub vettore;
  • ·    viene introdotta la disciplina della sub-vezione;
  • ·    viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti;
  • ·    viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all’apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l’azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese.

Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblichi ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto terzi.

Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l’attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.

293

Blocco misura del canone RAI per il 2015

La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.

303

Obbligo di trasmissione del certificato di morte all’INPS

Modificando l’art.33 D.L. n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all’Inps, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on-line.

304

Erogazione somme pensionistiche dopo la morte dell’avente diritto

Si prevede che le prestazioni in denaro versate dall’Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto.

L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.

314

Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari

Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione.

Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate:

  • ·         ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione Isee,
  • ·         in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

324

Armi sceniche

Si differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.

621-625

Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr

Si prevede l’innalzamento dell’aliquota di tassazione:

  • ·         dall’11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione – va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli);
  • ·         dall’11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto).

In merito alla decorrenza è precisato che:

  • ·         le nuove aliquote si applichino dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014;
  • ·         in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l’imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota;
  • ·         per quanto riguarda il tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

626-627

Rivalutazione quote e terreni

Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare:

  • ·         la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015;
  • ·         il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo;
  • ·         la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015.

Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure:

  • ·         dal 4 all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate;
  • ·         dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.

629-633

Reverse charge

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. reverse charge) di cui all’art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti:

  • ·         prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata;
  • ·         trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni);
  • ·         cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art 7-bis, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni);
  • ·         cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE).

Modificando l’art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

 

Split Payment

Aggiungendo l’articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment).

Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’Erario.

Le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

Il decreto attuativo dell’articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all’elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva È eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur  limitatamente sia  alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a split payment.

Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato.

Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.

634-640

Adempimenti volontari e ravvedimento operoso

Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. tax compliance).

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l’Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza.

Ravvedimento operoso

Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.

In sostanza, si potrà accedere all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il “ravvedimento” sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario.

Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

 

Dichiarazione integrativa e termini di controllo

Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell’art.2, co.8 del richiamato d.P.R. n.322/98) e di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

641

Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA

Si elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015).

Viene quindi meno l’obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.