Ripristinato l'unico limite al bonus mobili con decorrenza retroattIva al 1° Gennaio 2014

 

Come sappiamo il D.L. n.63/13 ha introdotto, a favore dei soggetti che beneficiano della detrazione del 50% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio, l’ulteriore agevolazione del c.d. bonus mobili per l’acquisto di mobili, compresi elettrodomestici di categoria A+ (per i forni categoria A), per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto, e quindi la spesa, deve essere sostenuta nel periodo intercorrente tra il 06.06.2013 e il 31.12.2014.

La Legge n.80/2014 di conversione del c.d. decreto “Casa” (D.L. n.47/14) ha abrogato la limitazione che era stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 della doppia limitazione consistente nella soglia di spesa sostenuta per l’intervento di recupero edilizio e successivamente nella seconda soglia costituita dal limite di € 10.000.

Verifichiamo il seguente esempio: il sig. Francesco Verdi ha sostenuto una spesa di € 3.600 per l’intero rifacimento del bagno, i cui pagamenti sono stati effettuati a titolo di acconto di € 1.000 in data 31/10/2013 e a titolo di saldo per la conclusione dei lavori di € 2.600 in data 28/02/2014. Ha, inoltre, acquistato una cucina componibile al prezzo di € 4.700 avente i requisiti per la detrazione “bonus mobili” in data 31/01/2014.

 

SPESA SOSTENUTA

DETRAZIONE IRPEF

BONUS MOBILI € 4.700

→ Detrazione Irpef del 50% in 10 anni su € 4.700 (pari a € 2.350), in quanto è stata abrogata la soglia dell’importo della spesa sostenuta (€ 3.600) per il recupero edilizio (retroattivamente).

 

La recente Circolare n.11/E/14 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta, inoltre, sulla modalità di fruizione del “bonus mobili” confermando che:

  • nelle tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono l’accesso al bonus mobili sono ricompresi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di ristrutturazione, nonché gli interventi antisismici effettuati su immobili colpiti da eventi calamitosi;

  • non vi è alcun “vincolo temporale nella consequenzialità̀ tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei mobili”. Pertanto, l’accesso al bonus mobili è consentito a tutti i contribuenti che abbiano sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi propedeutici per la detrazione in commento.