Iva agevolata in edilizia

OGGETTO INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO – IVA AGEVOLATA

 Aliquota Iva ridotta al 10% alle prestazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione è stata successivamente più volte prorogata negli anni, fino a divenire una norma “a regime” con la L. 191/2009 (Finanziaria 2010).

 

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio sono individuati dalla Legge 457 del 5/08//1978, che li classifica come segue, in funzione della portata qualitativa delle prestazioni:

Art. 31 L. 457/78

lett.a manutenzione ordinaria (lett.a)

lett. b manutenzione straordinaria (lett. b)

lett. c restauro e risanamento conservativo(lett. c)

lett. d ristrutturazione edilizia (lett. d)

lett.e ristrutturazione urbanistica (lett.e).

 

Carattere assorbente: per la individuazione degli interventi, si deve sempre considerare che la “categoria” superiore assorbe sempre quella inferiore.

Così se la tinteggiatura di un edificio rientra invia naturale tra le manutenzioni ordinarie; tuttavia viene attratta alla disciplina (urbanistica ed Iva) del restauro se inserita in una opera di riqualificazione dell’edificio.

Ai fini Iva, mentre le prestazioni di servizi consistenti in interventi di restauro o ristrutturazione sono stati costantemente agevolati in passato, le opere di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sono spesso state oggetto di modifica delle aliquote Iva applicabili.

 

INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE (LETT. C), D) ED E) ART. 31 L. 457/78)

Con riferimento alla realizzazione degli interventi di recupero consistenti in:

 restauro e risanamento conservativo (lett. c)

 ristrutturazione edilizia (lett. d)

 ristrutturazione urbanistica (lett. e)

si applica sempre ’aliquota Iva ridotta del 10% in relazione

sia alla cessione di “beni finiti” (n. 127-terdecies Tab. A/III Dpr 633/72)

sia al contratto di appalto (n. 127-quaterdecies Tab. A/III)

 

CESSIONE DI “BENI FINITI” e ALIQUOTA IVA

“Beni finiti”:

 vi rientrano: quei beni che si incorporano nell’immobile, ma non perdono la loro individualità anche

successivamente al loro impiego, risultando comunque riconoscibili (infissi interni ed esterni, sanitari,

impianti, ecc.)

 sono esclusi: quei beni che non si incorporano nella costruzione come elemento strutturale, ma come

puro ornamento o arredo (panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, tavoli, portalettere, ecc.)-

 

Materie prime e semilavorati (cessione sempre con Iva ordinaria del 20%): sono quei beni che perdono

la loro individualità successivamente al loro impiego: mattoni; maioliche; chiodi; tondini in ferro; calce;

cemento; pozzolana; gesso.

 

DICHIARAZIONE DELL’ACQUIRENTE: l’applicazione dell’aliquota 10% è subordinata:

 al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente sulla utilizzazione dei beni

 si estende alle relative prestazioni di posa in opera da parte del cedente (operazioni accessorie).

E’ opportuno (anche se non obbligatorio) rilasciare copia della autorizzazione comunale.

 

BENI FINITI E “FASE DI COMMERCIALIZZAZIONE”: l’Iva 10% alla cessione dei beni: finiti:

a) è applicabile: nei confronti del soggetto che effettua i lavori:

 sia quale appaltatore principale che quale sub-appaltatore

 anche se i lavori sono “in economia” (il privato che si ristruttura la casa)

b) non è applicabile: ai beni ceduti a fini di “commercializzazione” (es: dal grossista al

dettagliante).

Nota: negli appalti di restauro/ristrutturazione non rileva se chi acquista i beni finiti per i lavori:

 sia il committente dei lavori (impresa o privato)

 sia l’appaltatore principale: che li fa installare dal subappaltatore

 sia il subappaltatore che li installa.

 

FATTURA DELL’APPALTATORE: applica l’aliquota del 10% sul totale dei lavori

 senza alcun obbligo di separata indicazione della manodopera rispetto ai beni impiegati

 anche in modo succinto, essendo possibile fare generico riferimento:

 al contratto stipulato

 ed alle relative “contabilità cantiere” (consegnate periodicamente in presenza di SAL o

consegnate al termine dei lavori), a comprova dei lavori eseguiti.

 

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE (LETT. A) E B) ART. 31 L. 457/78)

Norma a regime: l’aliquota Iva del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, introdotta

in via transitoria dall’art. 7 c. 1 lett b) L. 488/99, è stata successivamente portato “a regime” dall’art. 2 c. 11

L. 191/2009 (Finanziaria 2010).

 

FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA

A) SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI: se a destinazione catastale abitativa:

 categorie catastali da A/1 ad A/9 e categoria A/11, esclusa la A/10)

 indipendentemente dall'effettivo utilizzo (es: non rileva se sia ad uso promiscuo

dell’imprenditore o professionista o se vi si eserciti una attività economica occasionale)

 indipendentemente che si trovino all’interno di un edificio non a prevalenza abitativa

(es: attico di un fabbricato destinato ad uffici e negozi).

relative pertinenze (C2, C6, ecc.): anche se situate in un edificio non a prevalente

destinazione abitativa (es: il box dell’attico nel fabbricato destinato ad uffici e negozi)

Esempio: una manutenzione in un negozio situato in una palazzina a destinazione residenziale ha

l’Iva 20%, così come non ha l’Iva agevolata i lavori sul box di pertinenza di tale negozio

 

B) PARTI COMUNI di fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra

destinata ad abitazione privata (non rileva che siano anche "Tupini” – L. 408/89 - e pertanto

che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra)

Esempio: la tinteggiatura del vano scala di una palazzina:

 a destinazione residenziale ha l’Iva 10%

 a destinazione uffici: ha l’Iva 20%

sull’intera prestazione (senza suddivisione tra millesimi relativi alle unità abitative e non).

 

C) EDIFICI “ASSIMILATI”: sono gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai

sensi della L. 659/1961:

 purché costituiscano “stabile residenza” dei soggetti ospitati: collegi, orfanotrofi,

ospizi, brefotrofi, monasteri, conventi

 indipendentemente dalla classificazione catastale

Esempio: rimangono esclusi i fabbricati che, per quanto destinati a pubbliche finalità, sono privi del

requisito della “stabile residenza” (non rilevai il mero pernottamento o l’utilizzo di una sala mensa,

ma il fatto di risiedervi stabilmente per un determinato periodo): scuole, caserme, ospedali, ecc.

Parti comuni degli edifici assimilati: si applica un concetto del tutto analogo a quello

analizzato al punto B) precedente.

Esempio: tinteggiatura delle parti comuni di un unico fabbricato destinato nel piano terra a scuola

privata e nei 2 piani superiori a “convitto” degli studenti:

 considerato che è prevalente la superficie a destinazione residenziale (convitto)

 sull’intera prestazione si applica l’Iva 10%.

 

D) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: tali edifici (costruiti in attuazione di piani

agevolativi di enti pubblici: IACP, Comuni, ecc.) sono sempre a destinazione abitativa

prevalente. Peraltro la manutenzione straordinaria su di essi è già soggetta ad Iva 10%

per previsione specifica (v. oltre).

  

PRESTAZIONI DI SERVIZI E CESSIONI DI BENI

L’Iva agevolata 10% si applica all’intera prestazione, intendendosi comprese:

 le prestazioni di lavoro

 la fornitura di materiali e di beni, ma con la limitazione dei cd. “beni significativi”

FORNITURA DI BENI SIGNIFICATIVI

L'aliquota IVA 10% per la fornitura di beni (all’interno dell’appalto) si applica:

 in assenza di beni significativi (es: piastrelle, materiale di consumo, ecc): all’intero

corrispettivo (senza alcun obbligo di distinguere i materiali dal resto)

 in presenza di beni significativi: fino a 2 volte la differenza tra:

corrispettivo complessivo dell'intervento

corrispettivo dei beni significativi.

 

DECRETO MINISTERIALE 29/12/1999 (elencazione “tassativa”)

 ascensori e montacarichi

 infissi esterni (finestre, cancelli, ringhiere, ecc.) ed interni (porte, pareti divisorie, ecc.)

 caldaie

 videocitofoni (non anche il “semplice” citofono)

 apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria (impianto di riscaldamento e di

climatizzazione)

 sanitari e rubinetterie da bagno

 impianti di sicurezza

  

ESCLUSIONE DA IVA 10%

L’iva 10 % non si applica alle seguenti prestazioni e/o cessione di beni.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

A) prestazioni professionali: l’esclusione è giustificata dal fatto che sono agevolati i soli

interventi che presuppongono l’utilizzo di manodopera (imprese).

Esempio: sig. Rossi intende sostituire la caldaia del proprio appartamento; il progetto e relativi calcoli sono

effettuati da un geometra che metterà la relativa parcella ordinariamente con l’Iva 20%.

B) subappalti: l’agevolazione si applica al solo “consumatore finale” e non ai rapporti a monte.

Esempio: nel caso precedente, il sig. Rossi affida all’impresa Alfa Snc la sostituzione della caldaia 20%;

se questa subappalta l’intera (per l’intero o in parte) alla Beta Srl, quest’ultima fattura con Iva 20% ad Alfa,

mentre alfa fattura con Iva 10% al sig. Rossi (nel limite dei beni significativi).

 

CESSIONE DI BENI

C) forniti da un soggetto diverso da quello che esegue la prestazione: il concetto è diverso

da quello visto in precedenza per le ristrutturazioni e non è prevista la possibilità di rilasciare al

rivenditore una “dichiarazione” per l’applicazione dell’Iva 10%.

Esempio1: nel caso precedente la caldaia sia:

 acquistata dall’impresa Alfa: il rivenditore applica l’Iva 20%; Alfa cede il bene al sig. Rossi con Iva 10%

 acquistata dalla Beta Srl: il rivenditore applica l’Iva 20%; Beta applica l’Iva 20% in fattura ad Alfa;

quest’ultima fattura con Iva 10% al sig. Rossi (nel limite dei beni significativi).

Esempio2: nel caso precedente la sostituzione della caldaia avvenga nel più ampio ambito di una

ristrutturazione. Nel caso in cui la caldaia sia:

 acquistata dall’impresa Alfa: il rivenditore applica l’Iva 10% (previa dichiarazione rilasciata da Alfa);

quest’ultima cede il bene al sig. Rossi con Iva 10% (n. 127-quaterdecies Tab. AIII)

 acquistata dalla Beta Srl: il rivenditore applica l’Iva 10% (previa dichiarazione rilasciata da Beta);

quest’ultima cede il bene ad Alfa (previa dichiarazione rilasciata da Alfa) al 10%; Alfa fattura il bene al

sig. Rossi con Iva 10% (senza alcun limite dei beni significativi)

 

D) acquistati direttamente dal committente dei lavori (sconta l’aliquota “propria”)

Esempio: sempre nel caso precedente la caldaia sia acquistata dal sig. Rossi:

 se si tratta di manutenzione straordinaria: il rivenditore applica l’Iva 20%

 se si tratta di ristrutturazione: il rivenditore applica l’Iva 10% (previa dichiarazione rilasciata da Rossi).

ACCONTI E BENI SIGNIFICATIVI: nel caso di pagamenti in acconto di una manutenzione che

preveda la fornitura di un bene significativo, esso andrà fatturato:

 individuando la percentuale di prestazione che sarà soggetta ad Iva 10% a consuntivo

 applicando la stessa percentuale all’acconto pagato

Esempio: nell’esempio1 riportato all’inizio del paragrafo, al sig. Bianchi sia stato richiesto un acconto di

€.9.000 di imponibile; posto che la percentuale dell’Iva 10% è pari a 1/9 (cioè €. 2.000 / €. 18.000),

l’impresa deve suddividere in fattura i seguenti imponibili: €. 8.000 al 10% e €. 1.000 al 20%.

Nota: in presenza di successive modifiche (es: varianti in corso d’opera) la fattura a saldo dovrà rettificare

gli imponibili provvisoriamente assoggettati ad Iva 10% in percentuali diverse da quelle effettive.