La comunicazione telematica e le sanzioni

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

DELLE LETTERE DI INTENTO

  I soggetti definiti “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l’esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell’imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all’Erario.

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

Ü     numerazione progressiva;

Ü     annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);

Ü     invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione telematica.

 

Il Decreto Legge n.16/12 ha modificato la scadenza temporale dell’adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento: l’invio telematico dei dati può essere fatto, per le lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. 

 

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione comporta l’applicazione di sanzioni. La sanzione inerente l’omessa comunicazione in assenza di operazioni effettuate (da €258 a €2.065) non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della comunicazione non costituisce più obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate in caso di assenza di operazioni effettuate.