DDL di stabilità per il 2013 -oneri deducibili e detraibili-

Stretta sugli oneri deducibili e detraibili dal 1 gennaio 2012

 La versione “definitiva” del Ddl. di stabilità per il 2013, pubblicata sul sito del Governo, conferma che la “stretta” sugli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF, destinata a colpire i soggetti con un reddito complessivo superiore a 15.000 euro, si applica retroattivamente a decorrere dal 2012, in deroga allo Statuto del contribuente.

In relazione agli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, è confermato che, in generale, la deducibilità si applica solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro, in relazione a ciascuna tipologia di spesa. Tra gli oneri deducibili esclusi da tale franchigia, vengono inserite anche le spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap.

Rimangono confermate le esclusioni relative ai seguenti oneri, per i quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (“fondi pensione”);
- erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
- erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;

La franchigia di 250 euro si applica anche in relazione alla maggior parte degli oneri detraibili . Anche in questo caso, sono state previste ulteriori eccezioni. La franchigia, infatti, oltre alle spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e alle spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti, non si applica altresì:
- alle spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap;
- alle spese, nel limite di 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (“badanti”).

Anche in relazione agli oneri detraibili, viene previsto che la suddetta franchigia di 250 euro si applichi ad esempio a:
- le spese sostenute per la frequenza di asili nido (art. 1 comma 335 della L. 266/2005);
- le erogazioni liberali in denaro alla società di cultura “La Biennale di Venezia” (art. 1 della L. 28/99);
- le donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova (art. 8 della L. 52/2001).

In relazione agli oneri detraibili, oltre alla franchigia di 250 euro per ciascuna categoria, è previsto anche un limite complessivo di 3.000 euro per ciascun periodo d’imposta; non rientrano in tale limite le spese sanitarie, per le “badanti”, per i servizi di interpretariato dei soggetti sordi e per il cane guida dei soggetti non vedenti.

Dai nuovi limiti rimangono fuori le spese per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, in quanto non riconducibili all’art. 15 del TUIR.