Il conguaglio dell’IRPEF derivante dal modello 730 del dipendente

Per i lavoratori dipendenti il conguaglio dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale dovute sui redditi percepiti nel periodo di imposta 2012 può avvenire mediante la presentazione del modello 730/2013 o direttamente al proprio datore di lavoro (sostituto di imposta) oppure mediante l’assistenza prestata da un Caf o da un professionista abilitato. In entrambe le ipotesi i sostituti di imposta (datore di lavoro) dovranno porre in essere le operazioni di conguaglio (a credito o a debito) conseguenti l’avvenuta presentazione del modello 730/2013 da parte dei lavoratori.

Attraverso la presentazione del modello 730/2013 il datore di lavoro si sostituisce all’erario:

             rimborsando al dipendente il credito dell’Irpef e delle addizionali mediante una corrispondente riduzione del debito derivante dalle ritenute a titolo di Irpef e addizionali effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio 2013;

             trattenendo al dipendente e riversando all’Amministrazione Finanziaria il debito dell’Irpef e delle addizionali sui compensi di competenza del mese di luglio 2013.

I sostituti di imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato gli stessi sostituti nel caso di assistenza fiscale diretta o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora un datore di lavoro riceva il modello 730-4 in via telematica dall’Amministrazione Finanziaria o direttamente dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio 2013, dovrà effettuare il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi e non sarà responsabile nei confronti del proprio dipendente del ritardo nell’erogazione in busta paga del rimborso Irpef spettante ovvero nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria del prelievo tardivo sulle retribuzioni. L’effettuazione del conguaglio nel primo mese utile riguarda sia le somme a debito sia le somme a credito.

 Al fine di concludere l’assistenza fiscale con un corretto conguaglio sulla retribuzione, è necessario che il risultato contabile pervenga al sostituto di imposta in tempo utile per consentirgli di effettuare i conguagli entro l’anno solare. Pertanto, i modelli 730 presentati a rettifica di dichiarazioni già liquidate e conguagliate (l’invio del modello 730 avviene ordinariamente tra i mesi di aprile e maggio) comporteranno per il sostituto di imposta la necessità di operare “per differenza” rispetto a quanto già trattenuto o rimborsato nei mesi precedenti.

  Il conguaglio del credito/debito Irpef dei dipendenti

             CONGUAGLIO A CREDITO: il sostituto di imposta è tenuto a rimborsare le posizioni creditorie evidenziate nei prospetti di liquidazione riguardanti Irpef ed addizionali mediante una corrispondente riduzione del versamento delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio 2013. L’importo restituito ai dipendenti rappresenta per il sostituto di imposta un credito verso l’erario o l’ente locale originatosi dalla restituzione effettuata al dipendente del rimborso, recuperato nello stesso mese o in quelli successivi tramite un minor versamento delle ritenute ed addizionali dovute. Se a fine anno 2013 le ritenute Irpef e le addizionali dovute non sono state tali da coprire l’intero importo del rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare a corrispondere il rimborso e dovrà comunicare all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto (che saranno rendicontati nel CUD del dipendente). 

             CONGUAGLIO A DEBITO: il sostituto di imposta deve gestire le posizioni debitorie evidenziate nei prospetti di liquidazione riguardanti Irpef ed addizionali superiori ad € 12. La trattenuta al dipendente avviene sulla mensilità di competenza del mese di luglio 2013 e si completa con il successivo versamento del maggior importo di ritenute fiscali all’erario il giorno 16 del mese successivo al pagamento ridotto della retribuzione al dipendente.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo dovuto dal dipendente sia superiore all’importo dei compensi netti corrisposti nel mese del conguaglio, il sostituto dovrà procedere nel seguente modo:

             trattenere la parte residua dalla retribuzione corrisposta a partire dalle retribuzioni erogate nel mese successivo e così via fino ad esaurimento del debito;

             applicare a carico dei dipendenti, sugli importi differiti per incapienza della retribuzione, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei tempi previsti per le somme a cui si riferisce;

             se, entro la fine dell’anno 2013, il sostituto non ha potuto trattenere una parte dell’importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, occorrerà comunicare al dipendente entro dicembre gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio 2014, dovrà essere versata direttamente dal lavoratore nel mese di gennaio 2014.

 

Le operazioni di conguaglio dei risultati contabili emergenti dai modelli 730/2013 vengono concluse dal datore di lavoro con il versamento delle ritenute fiscali:

             entro il 20 agosto 2013 per i sostituti che erogano le retribuzioni di competenza del mese di luglio entro il 31 luglio;

             entro il 16 settembre 2013 per i sostituti che erogano le retribuzioni di competenza del mese di luglio nel mese di agosto, in quanto la trattenuta al dipendente del conguaglio a debito ovvero il rimborso al dipendente del saldo a credito sono stati effettuati sugli emolumenti corrisposti ad agosto.