Acconto IVA

Riferimenti: ART. 6, L.405/90; RM N. 157/2004

 Entro il 27/12, va effettuato il versamento dell'acconto IVA utilizzando alternativamente uno dei seguenti metodi:

STORICO

88% dell’ultima liquidazione Iva del 2012

 PREVISIONALE

88% del fatturato dell’ultimo mese o trimestre 2013

 OPERAZIONI EFFETTUATE

100% dell’IVA a debito sulle operazioni effettuate fino al 20/12/2013

 

 Qualora l'importo da versare risulti inferiore ad €.103,29 non si effettua alcun versamento.

 

 ADEGUAMENTO PARAMETRI/STUDI DI SETTORE

Per il soggetto che nel 2012 si è adeguato a:

studio di settore nuovo o revisionato

parametri

la determinazione dell’acconto IVA  non è influenzata da tale scelta (l’adeguamento è stato, infatti, effettuato “fuori dichiarazione”).

 

VARIAZIONE REGIME LIQUIDAZIONE PERIODICA

Qualora un contribuente, a seguito della variazione del volume d’affari, abbia adottato nel 2013

un diverso regime di liquidazione periodica rispetto al 2012, sono previste particolari modalità

di determinazione della base imponibile; in particolare:

PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE A MENSILE

 se il soggetto Iva è passato dal regime trimestrale nel 2012 a quello

mensile nel 2013, dovrà confrontare il “dato previsionale” del 2013 con

il “dato storico”, costituito da:

- 1/3 dell'imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2013

- 1/3 dell’IVA versata per il 4° trimestre 2012 (trimestrali “speciali”)

PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A TRIMESTRALE

se il soggetto IVA è passato dal regime mensile nel 2012 al regime

trimestrale nel 2013, dovrà confrontare il “dato previsionale” del 2013

con il “dato storico” del 2011 rappresentato:

- dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre - novembre -

dicembre 2012 al netto dell’eventuale eccedenza detraibile

risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2012.

 

PERIODICITA’:

 si tenga conto che in presenza di separazione:

a) per obbligo (es.: attività professionale e imprenditoriale; attività con detrazione forfettaria; ecc): le

contabilità hanno periodicità (mensile o trimestrale) corrispondente al rispettivo volume d’affari

b) per opzione (es.: separazione per presenza di una attività esente col pro-rata): considerato che il

volume d’affari è determinato in modo unitario, la periodicità è uguale per tutte le attività (salvo

opzione per la liquidazione mensile per solo alcune attività in presenza di volume d’affari

complessivo inferiore al limite per la periodicità trimestrale)

  

AUTOTRASPORTO

 Per i trasportatori “in conto terzi” è previsto che:

-- le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali

possono (facoltà) essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione

-- l’Iva diviene a debito con riferimento al trimestre di “annotazione” (non di emissione)

senza applicazione dell’1% di interessi (sono trimestrali “naturali”).

 

 METODO PREVISIONALE

 In alternativa al metodo storico, è possibile adottare il cd “metodo previsionale”:

l'acconto è calcolato in base ad una stima delle operazioni che verranno effettuate entro la chiusura del periodo di riferimento.

In pratica, se il contribuente prevede di liquidare a titolo di acconto IVA:

- per il mese di dicembre 2013 (mensili)

- per il 4° trimestre 2013 (trimestrali)

un importo inferiore a quello versato l’anno precedente, l’acconto dell’88% è calcolato su tale minore importo.

A tal fine è, dunque, necessario:

- che l'acconto 2013 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto

- fare una corretta stima delle fatture da emettere e da ricevere entro la fine dell’anno

CONTROINDICAZIONI: il contribuente che applica tale criterio rischia di effettuare un versamento inferiore al dovuto; in tal caso potrà procedere al ravvedimento operoso per insufficiente versamento entro il termine di presentazione del mod. Iva 2014 (per l’anno 2013).

 

 METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE (O “ANALITICO”)

 In alternativa al metodo storico e a quello previsionale, è previsto un ulteriore criterio basato sulla determinazione dell' “effettivo” ammontare dell'acconto tenuto conto delle operazioni effettuate al 20/12/2013 ex art. 6 Dpr 633/72 (non solo di quelle fatturate e registrate).

Nota: tale metodo, per determinare l’IVA relativa alle operazioni effettuate, tiene conto (CM 40/93):

-non solo dell’imposta afferente le operazioni registrate nel periodo

- ma anche di quella afferente le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna/spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura, ecc.).

 

 CONTRIBUENTI ESCLUSI DALL’ACCONTO

 Non sono tenuti al versamento dell’acconto i seguenti soggetti passivi (imprese/professionisti):

 INIZIO ATTIVITÀ

hanno iniziato l’attività nel corso del 2013 (manca la base di calcolo)

 

CESSAZIONE ATTIVITÀ

hanno cessato o cesseranno l’attività nel corso del 2012, ovvero:

contribuenti mensili: cessazione attività entro il 01/12/2013

contribuenti trimestrali: cessazione attività entro il 01/10/2013 A CREDITO IVA 2012

nel mese di dicembre del 2012, hanno un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso (contribuenti mensili)

nella liquidazione relativa al 4° trimestre 2012 presentano un credito IVA (contribuenti trimestrali)

dalla dichiarazione relativa al 2012 erano a credito IVA (trimestrali “per opzione”)

prevedono di evidenziare un credito IVA nella dichiarazione annuale per il 2013 ( trimestrali “per opzione”)

prevedono di chiudere l’ultima liquidazione del 2013 con un’ eccedenza detraibile d’imposta IMPRESE AGRICOLE

nel 2012, hanno usufruito del regime delle nuove attività produttive

dal 2013 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive MINIMI E EX MINIMI

hanno adottato il regime dei “nuovi” minimi (art. 27, c.1-2 DL 98/2011)

che fruiscono del regime degli ex-minimi (art. 27 co. 3 - 5,DL 98/2011) OPERAZIONI ESENTI O NON IMPONIBILI

che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA.

 

 SCOMPUTO DELL’ACCONTO

L’importo versato a in acconto può essere scomputato alla prima “occasione utile”, ovvero:

dalla liquidazione di dicembre 2013 (16/01/2014), per i mensili.

dalla liquidazione del 4° trimestre 2013 (18/02/2014), per i trimestrali.

 

 TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Come di consueto, il versamento dell’acconto IVA va effettuato:

entro il prossimo 27/12/2013 (così come previsto dall’art. 6 co. 2 della L. 405/90)

 

mediante il modello F24 telematico:

IMPORTO MINIMO se di importo pari o superiore a €. 103,29

 

CODICI TRIBUTO

6013, per i contribuenti mensili

6035, per i contribuenti trimestrali (senza interessi dell’1%)

periodo di riferimento il “2013”

 -non può essere rateizzato (art. 20 DLgs. 241/97)

 -è compensabile con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili, in F24 (in alternativa alla compensazione IVA da IVA nella liquidazione mensile/trimestrale).