Mancato versamento IVA: riflessi penali

 Riflessi penali del mancato versamento dell’IVA

L’articolo 10-ter del D.Lgs. n.74/00, richiamando l’art.10-bis, prevede che

 

sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a €50.000.

 

Ne consegue, come specificato anche dalla C.M. n.28 del 4 agosto 2006 par.4, che risulta realizzata la fattispecie penale quando si avesse dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a €50.000 con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di €50.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2011, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 27 dicembre a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli €50.000).

È quindi chiaro da quanto sopra che per la realizzazione del reato non è sufficiente il ritardato versamento dei debito alle scadenze previste, ma necessita che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

 

Il 27 dicembre 2012 rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l’omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, ovvero 2011, se l’importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

 

Trattandosi di un reato che si consuma nel momento in cui scade il termine previsto per il versamento (27 dicembre) resta privo di rilevanza l’eventuale successivo pagamento. Il ritardato versamento, pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.13 del D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

 Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

 

Dichiarazione presentata

Omesso pagamento di imposta inferiore a €50.000

 

Nessun reato

Omesso pagamento di imposta superiore a €50.000

Versamento di Iva entro il 27/12 per raggiungere un debito complessivo inferiore a €50.000

Nessun reato

Mancato versamento dell’iva al 27/12

Realizzazione del reato

Versamento dell’imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/12

Realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti