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Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è la seguente:

 

 

benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente

 

 

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2015.

Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare.

Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno.

 

 

 

deducibilità dei costi per l’impresanel limite del 70%

 

 

La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad 18.076 euro). La quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura.

 

I riaddebiti

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:

  • trattenute dalla retribuzione del lavoratore;

  • addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

    Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva.

    Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza.

     

Esempio

 

La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato.

Si ipotizzi un fringe benefit 2014 verificato sul sito Aci pari ad 2.385,71 euro.

Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 1.955,50 euro+ Iva 22% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di 2.385,71 euro):

  • non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
  • per il periodo di imposta 2014 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi;

l’Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile.

 

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

 

in caso di riaddebito con fattura

 

sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta

 

 

 

in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente

 

per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo

 

 

 

esistenza di idonea prova documentale

 

nella Circolare n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro)

 

Autovetture concesse in uso promiscuo agli Amministratori

 

Æ  Imposta sul valore aggiunto

In occasione di un recente interpello (n.904-472/2014) la DRE Lombardia ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di due tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella Risoluzione n.6/DPF del 20.02.2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’art.19-bis1, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.

Æ  Imposte dirette

Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.

 

Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d’imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell’anno.