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Le detrazioni per i figli a carico dal 2013

 Dal 1° gennaio 2013 aumentano di 180 euro le detrazioni IRPEF per i figli a carico.

È quanto contenuto nell’emendamento fiscale dei relatori al disegno di legge di stabilità, in sostituzione della riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote IRPEF e della “manovra” sugli oneri deducibili e detraibili che era prevista dal testo originario del provvedimento.

Mediante alcune modifiche all’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR, viene quindi aumentata da 800 a 980 euro la detrazione d’imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

La detrazione d’imposta “sale” da 900 a 1.080 euro in relazione a ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
Resta fermo il previsto incremento di 220 euro per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104; in tal caso, pertanto, le “nuove” detrazioni diventano di 1.200 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni, ovvero di 1.300 euro se ha un’età inferiore a tre anni.

Nulla cambia, inoltre, in relazione alle condizioni previste per poter usufruire delle detrazioni.

È infatti sufficiente che ciascun figlio non sia titolare di un reddito complessivo IRPEF superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili), a prescindere dalla sua età, dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e dalla circostanza che conviva con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero).
Come regola generale, il suddetto limite di 2.840,51 euro comprende solo i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, con esclusione quindi dei redditi esenti, dei redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; anche in tale caso, bisogna però tenere conto dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

Confermate anche tutte le attuali regole in materia di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per i figli a carico.
In particolare, in caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione spettante deve essere ripartita al 50% tra gli stessi, salva la possibilità di attribuirla interamente al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato; tale “trasferimento” può essere opportuno nel caso di un genitore con un reddito basso, che potrebbe avere un’IRPEF lorda non sufficiente ad “assorbire” la propria quota di detrazione, ma comporta comunque la perdita, a livello familiare, di una parte della detrazione effettivamente spettante, in quanto l’intera detrazione “teorica” per ogni figlio viene parametrata al maggior reddito dell’altro genitore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), la detrazione d’imposta spetta al genitore affidatario, salvo un diverso accordo che stabilisca la ripartizione della detrazione nella misura del 50% ovvero attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50%, salvo un diverso accordo che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

Infine, si segnala che nessun incremento è invece previsto per l’ulteriore detrazione di 1.200 euro, prevista a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico.