Il coordinamento di altri agenti
Negli accordi economici del 2002 è stata presa in considerazione, per la prima volta, l’attività di coordinamento svolta da un agente nei confronti di altri agenti.
Dalla lettura (difficoltosa) dell’art. 6 A.E.C. industria-piccola industria sembra potersi ricavare che:
— l’incarico deve risultare da pattuizione contenuta nel contratto stipulato all’origine o aggiunta in corso di rapporto, e solo in quanto tale obbliga l’agente;
— l’attività di coordinamento di altri agenti deve essere accessoria a quella di promozione della conclusione di contratti;
— l’agente ha diritto ad un compenso che, essendo aggiuntivo, non consente di remunerare tale attività con la corresponsione di una provvigione unica dichiarata remunerativa anche dell’attività di coordinamento.
Le spese sostenute dall’agente
L’ultimo comma dell’art. 1748 c.c. dispone che “l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”.
Infatti la provvigione ha natura e funzione di corrispettivo e non anche di indennizzo delle spese sostenute per l’affare cui si riferisce, le quali, come tutti gli oneri complessivamente inerenti all’organizzazione ed all’attività dell’agente, sono esclusivamente a suo carico.
Gli accordi collettivi, pur ribadendo la disposizione codicistica, fanno salvo il patto contrario. L’art. 5 A.E.C. 26/2/2002 precisa che tale patto non può però determinare il rimborso in forma percentuale; l’art. 8 A.E.C. 20/3/2002 chiarisce che le somme erogate a titolo di rimborso o concorso spese “sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggetti alla contribuzione Enasarco. Il che è ovvio perché, proprio per il fatto di non essere dovuti in quanto onere a carico dell’agente, la loro corresponsione si traduce in un maggior compenso.
Gli interessi per ritardato pagamento
Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, è stata emanata una normativa finalizzata alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali fondata sui seguenti principi:
a) il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori se il debitore non dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
b) Gli interessi decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se tale termine non è stato previsto dalle parti, ed ove si tratti di prestazione di servizi, esso è di 30 giorni:
— dalla data di ricevimento della fattura o di una equivalente richiesta di pagamento; oppure, nell’incertezza di tale data, dalla data di prestazione dei servizi;
— dalla prestazione di servizi se fattura o richiesta sono ad essa antecedenti.
c) Il saggio di interessi è determinato in misura pari a quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. È ammesso un diverso accordo fra le parti.
d) Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.