La provvigione per affari conclusi dal preponente

La provvigione,  inoltre, secondo l’art. 1748 comma  2 c.c., è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con  clienti già acquisiti dall’agente per affari dello stesso tipo o appartenenti  alla zona o alla categoria o al  gruppo di clienti riservati all’agente. La norma riconosce  all’agente il diritto alla provvigione anche in assenza di un intervento  diretto, ma al contempo ne limita la portata. Per esempio, il  contratto concluso tra il preponente e un cliente già acquisito dall’agente per  affari di tipo diverso da quelli previsti nel contratto, non fa sorgere il  diritto alla provvigione in quanto la norma in parola prevede che gli affari  debbano essere dello stesso tipo

Diversa,  invece, è la situazione in cui la promozione e l’esecuzione di un affare  interessino zone o clienti affidati in esclusiva ad agenti  diversi