La provvigione per affari conclusi dopo la cessazione del contratto

L’agente  ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la cessazione del  contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data  antecedente ovvero se gli affari sono conclusi entro un tempo ragionevole dalla  data della cessazione del contratto e la conclusione è da ricondurre  prevalentemente all’attività dell’agente. In quest’ultimo caso, la provvigione è  dovuta all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze, risulti equo  ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. La norma in parola risolve  l’eventuale conflitto tra agente precedente e agente successivo e non comporta  alcun onere per il preponente.  Nel caso di affari basati su contratti di  durata (somministrazione, fornitura ecc.), in cui le provvigioni sono  ripartite su tutte le forniture effettuate nell’ambito dello stesso affare, è  preferibile definire contrattualmente i criteri per l’assegnazione delle  provvigioni