Guida alla locazione abitazione - AG Entrate

GUIDA ALLA LOCAZIONE ABITAZIONE - AGENZIA DELLE ENTRATE -

 

1. I CONTRATTI DI LOCAZIONE

 

I PRINCIPALI TIPI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata dalla legge 431 del 1998

che, come è noto, ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla

legge 392/78 (conosciuta come “equo canone”) che obbligava ad affittare gli

immobili ad un canone prestabilito.

Oggi, chi decide di concedere o prendere in affitto una casa ha a disposizione

varie tipologie di contratti (si veda il quadro riassuntivo in appendice). Tra questi,

due sono quelli principali:

a) il primo, è quello cosiddetto “a canone libero”; in esso i contraenti possono decidere liberamente

l’ammontare del canone e le altre condizioni della locazione con l’unico obbligo di rispettare la

durata minima;

b) il secondo, è il contratto chiamato “a canone concordato”; in tal caso, il corrispettivo viene pattuito

in base ad alcuni criteri stabiliti in accordi stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e

quelle dei proprietari.

Ovviamente, per quest’ultimo tipo di contratto il canone di locazione è inferiore alla misura dei canoni

correnti di mercato. Proprio per questo, e per incentivare l’utilizzo di questa forma di contratti, introdotti

con lo scopo di contenere i prezzi di mercato e venire incontro alle esigenze di chi è costretto a

prendere in locazione un immobile, il legislatore ha pensato di concedere, sia al locatore che all’inquilino,

alcuni non trascurabili vantaggi fiscali.

Come vedremo più avanti, ai proprietari che stipulano un contratto di locazione a canone concordato

per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad elevata “tensione abitativa” viene riconosciuta una

riduzione dell’imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad

aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione. Inoltre, viene data la possibilità ai

Comuni di prevedere riduzioni dell’ICI sugli immobili locati secondo tale forma contrattuale.

 

QUALI SONO I COMUNI DEFINITI AD ALTA “TENSIONE ABITATIVA”

 

Si tratta dei Comuni indicati nell’art. 1 del D.L. n. 551/88: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,

Venezia, tutti i Comuni confinanti con le suddette grandi città, tutti gli altri capoluoghi di provincia, i comuni individuati dal CIPE con

apposite delibere, e i Comuni terremotati di Campania e Basilicata.

L’elenco dettagliato dei Comuni indicati nell’ultima delibera del CIPE è riportato in appendice.

 

 

 

Contratti così denominati in quanto il canone viene contrattato liberamente dalle parti. Hanno

una durata minima di 4 anni + 4 di rinnovo obbligatorio (tranne in casi tassativamente previsti,

tra cui, subentro del proprietario, vendita o integrale ristrutturazione dell’immobile, eccetera).

 

 

 

LOCAZIONI A CANONE LIBERO

 

QUANDO SI POSSONO STIPULARE CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Per effetto di un recente provvedimento (Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14/7/2004),

anche nei Comuni dove le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini non hanno ancora concluso

gli accordi territoriali, che in base alla legge 431 del 1998 avrebbero dovuto essere sottoscritti

entro il mese di luglio del 1999, è ora possibile stipulare contratti di locazione con un canone concordato,

anche per periodi transitori brevi (fino a 18 mesi).

In pratica, il citato decreto ha sostituito gli accordi sulle locazioni concordate, estendendo a tutti i

Comuni la possibilità di applicare le tipologie di locazioni convenzionate, alle condizioni dell’accordo

territoriale vigente “

 

In particolare, i canoni dei nuovi contratti convenzionati dovranno essere quelli previsti negli accordi

 

dei Comuni vicini, aggiornati:

 

- al 100% della variazione Istat dei prezzi al consumo (più precisamente, della variazione intervenuta

 

tra il mese successivo alla data di stipula dell’accordo territoriale e il mese precedente alla data

 

di sottoscrizione del nuovo contratto), se nel Comune non è stato ancora firmato un accordo;

 

- al costo della vita (75% del successivo incremento Istat), in corso di contratto.

 

Le agevolazioni fiscali (vedi capitoli successivi) sono previste, comunque, solo per i proprietari (e gli

 

inquilini) degli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa. Non sono previste agevolazioni

 

Irpef o riduzione dell’imposta di registro per le locazioni transitorie, la cui convenienza per il

 

locatore è, pertanto, unicamente quella della breve durata del contratto.

 

In appendice si può consultare un quadro riassuntivo delle principali tipologie di contratti di locazione

 

attualmente stipulabili, con alcune caratteristiche che contraddistinguono ciascuno di essi.

 

 

 

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

 

 

contratti di durata 3 anni + 2 di rinnovo obbligatorio

 

(salvo facoltà del locatore di negarlo per i motivi indicati nell’art. 3 della legge 431/98).

 

Sono previste agevolazioni fiscali se l’immobile si trova in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa.

 

 

contratti per studenti universitari di durata da 6 mesi a 3 anni

 

con un rinnovo automatico della stessa durata, salvo disdetta dell’inquilino.

 

Sono previste agevolazioni fiscali se l’immobile si trova in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa.

 

 

contratti transitori con la durata da 1 a 18 mesi

 

a canone libero (ma con un tetto massimo, nei Comuni ad alta densità abitativa, stabilito dagli stessi accordi o da decreto

ministeriale, fino ad un livello del 20% superiore al canone concordato).

 

Non sono previste agevolazioni fiscali.

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

 

2. COME REGISTRARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

 

I contratti di locazione di immobili urbani, di qualsiasi ammontare, purché di durata

superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno, devono essere registrati.

La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o

dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell’Agenzia delle

Entrate, dopo aver provveduto al versamento dell’imposta di registro.

A meno che non si sia obbligati (possessori di almeno cento immobili), si può

anche scegliere di registrare i contratti in via telematica: in questo caso il pagamento

delle imposte è contestuale alla registrazione del contratto.

LA REGISTRAZIONE IN UFFICIO

Se si sceglie di registrare il contratto direttamente in ufficio, ci si può recare in un qualsiasi ufficio

locale dell’Agenzia (quindi non necessariamente in quello competente per territorio rispetto al proprio

domicilio fiscale).

Allo sportello si ottiene subito una ricevuta dell’avvenuta presentazione e la comunicazione dei

tempi entro cui sarà consegnata copia dell’atto registrato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3

 

COSA OCCORRE

 

PER LA REGISTRAZIONE

 

IN UFFICIO

 

richiesta di registrazione

mod. 69 e mod. RR

(reperibili allo sportello o scaricabili da internet)

almeno due copie

del contratto

con firma in originale

marche da bollo:

14,62 euro ogni 4 facciate

di 100 righe su ogni copia

 

Fig. 4

 

ricevuta di pagamento

dell’imposta di registro

(modello F23)

LA REGISTRAZIONE TELEMATICA

La procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione è:

Essa consente il contestuale pagamento on-line delle imposte di registro, di bollo e di eventuali interessi

e sanzioni.

La registrazione e il pagamento possono essere realizzati:

- direttamente dal contribuente;

- tramite intermediario abilitato (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà

edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, ecc.);

- da un soggetto delegato, avente adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

Chi vuole ricorrere alla registrazione via internet deve, per prima cosa, richiedere l’abilitazione al servizio

telematico Fisconline ovvero al servizio telematico Entratel.

L’accesso al servizio Fisconline, riservato a tutti i contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica

delle dichiarazioni fiscali e ai soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta

per meno di 20 percipienti, avviene tramite un codice personale riservato (codice Pin).

Viceversa, i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta per più di 20 percipienti e

gli intermediari devono richiedere i codici di autenticazione per l’utilizzo del servizio Entratel (per

informazioni su come chiedere l’abilitazione ai servizi telematici si veda la tabella di fine capitolo).

Il servizio “Fisconline”

Una volta ottenuto il codice Pin, l’utente scarica dal sito internet dell’Agenzia (all’indirizzo

http://www.agenziaentrate.it/servizi/locazioni/index.htm) un software gratuito che gli consente:

- di predisporre il file da inviare;

- di trasmetterlo in tutta sicurezza (infatti, l’applicazione consente di verificare la provenienza dei

dati, di trattarli in modo che possano essere letti soltanto dall'Agenzia, nonché di controllarne l'aderenza

alle specifiche tecniche approvate, segnalando immediatamente eventuali difformità che

potrebbero impedire il buon esito della registrazione);

- di effettuare il pagamento dell’imposta di registro.

 

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GUIDA FISCALE

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

PER CHI POSSIEDE ALMENO 100 IMMOBILI

 

Fig. 5

 

OBBLIGATORIA

 

PER TUTTI GLI ALTRI CONTRIBUENTI

 

FACOLTATIVA

 

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La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente

all’Agenzia delle Entrate.

Per ottenere maggiori dettagli sulla procedura telematica è possibile consultare la “guida in linea”

disponibile all’interno del software “Contratti di locazione”.

Ad ogni modo, è utile ricordare che:

- il programma fornito dall’Agenzia è disponibile sia per gli utenti Windows che per quelli che utilizzano

Macintosh, ed è composto da due distinte applicazioni

• Registrazione telematica dei contratti di locazione

• Pagamenti successivi alla registrazione

- l’applicazione permette di gestire la registrazione telematica delle tipologie di contratti di locazione

maggiormente diffuse (contratti di locazione ad uso abitativo agevolati, di natura transitoria, per studenti

universitari, ecc.) e quella delle denunce cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici;

- il testo del contratto, redatto utilizzando il software dell’Agenzia, si compone di parti fisse e di parti

modificabili secondo le esigenze degli utenti;

- nella stampa del testo del contratto, comunque, il numero massimo di righe per pagina è stabilito

in 25;

- selezionando, dal menù File, la voce "Salva contratto con nome", è possibile, inoltre, ottenere una

copia di un contratto già predisposto, personalizzarlo nelle parti di testo modificabili, in modo tale

da costituire un modello base da riutilizzare per successive necessità;

- è sempre possibile modificare qualsiasi informazione, ovviamente prima di trasmettere il file;

- una volta inseriti i dati relativi al contratto, il software calcola automaticamente le imposte da versare

e li propone per la conferma;

- nella fase di predisposizione del file per la trasmissione, il sistema richiede l’indicazione degli estremi

del conto corrente (ABI, CAB, numero di conto, CIN) sul quale saranno addebitate le imposte.

GUIDA FISCALE

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

La richiesta di abilitazione, redatta sull’apposito modulo (disponibile presso gli uffici o sul sito Internet dell’Agenzia), va indirizzata alla

Direzione regionale o all’ufficio locale competente per territorio.

Il modulo può anche essere richiesto per telefono al numero 848.800.333 (servizio automatico).

L’operatore dello sportello trasmette al sistema centrale la richiesta di abilitazione e consegna al richiedente:

- una busta sigillata, contenente la password per l’accesso ai servizi e il Pincode necessario per generare le chiavi di autenticazione;

- le avvertenze sull’utilizzo del servizio.

L’accoglimento della domanda di accesso al servizio Entratel è subordinato alla verifica di quanto dichiarato, in autocertificazione, dall’utente.

 

ABILITAZIONE AL SERVIZIO ENTRATEL

 

La prima parte del codice Pin (quattro caratteri), necessario per accedere al servizio, può essere chiesta:

- sul sito http://fisconline.agenziaentrate.it;

- presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;

- per telefono, al numero 848.800.333 (servizio automatico).

Al momento della richiesta, il contribuente deve indicare, oltre ai dati anagrafici, alcune informazioni relative all'ultima dichiarazione dei

redditi (tipo di modello e relativo imponibile).

La seconda parte del codice Pin (sei caratteri) e la relativa password sono recapitati al domicilio del richiedente, mediante il servizio

postale (Postel), entro 15/20 giorni dalla richiesta. In caso di mancato recapito, l'interessato deve recarsi personalmente presso l’ufficio

locale territorialmente competente, che annulla il codice e la password precedentemente assegnati e fornisce al richiedente un nuovo

codice e una nuova password.

Per motivi di sicurezza, il codice Pin assegnato scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ultima utilizzazione o del rilascio,

in caso di non utilizzo.

 

Contribuenti italiani non residenti.

 

 

Possono ottenere il codice PIN anche le persone fisiche, cittadini italiani, non residenti nel territorio

dello Stato. Essi devono far richiesta al Consolato Italiano, via web, tramite il sito http://fisconline.agenziaentrate.it.

 

Il cittadino italiano non residente, iscritto presso l'Anagrafe Consolare, deve inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al

 

Consolato competente, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. I cittadini italiani temporaneamente non residenti

 

e non iscritti presso l'Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono invece recarsi personalmente al

 

Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. L'autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far

 

recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password. Le restanti sei cifre si ottengono direttamente dal sito

 

http://fisconline.agenziaentrate.it.

 

 

Persone fisiche non residenti che non siano cittadini italiani

 

 

. Possono richiedere on-line il codice Pin solo se hanno un domicilio

fiscale in Italia presso il quale può esserne recapitata la seconda parte, altrimenti possono rivolgersi ad un Ufficio dell'Agenzia delle

 

Entrate.

 

 

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FISCONLINE (COME OTTENERE IL CODICE PIN)

 

COME ABILITARSI AI SERVIZI TELEMATICI

 

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GUIDA FISCALE

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

 

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3. QUANTO E COME SI PAGA PER LA REGISTRAZIONE

 

Prima di presentare il contratto di locazione all’ufficio per la sua registrazione,

a meno che non si ricorra alla registrazione telematica, bisogna aver

effettuato il calcolo e il pagamento dell’imposta di registro.

L’importo dovuto è pari al 2% del canone complessivo della locazione, arrotondato

all’unità di euro, con un minimo di 67 euro.

Per i contratti pluriennali il versamento può essere effettuato:

- in un’unica soluzione (usufruendo dello sconto più avanti indicato), calcolando

il 2% sul corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto;

- anno per anno, applicando il 2% sul canone relativo a ciascuna annualità (per i pagamenti di quelle

successive alla prima si deve tener conto degli aumenti ISTAT).

Tutti i pagamenti vanno effettuati presso banche, uffici postali o concessionari della riscossione utilizzando

il modello “F23”, una copia del quale va consegnata all’ufficio locale dell’Agenzia delle

Entrate insieme alla richiesta di registrazione.

I versamenti sono a carico del locatore e del conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in

solido del pagamento dell’intera somma.

Questo significa che se l’Agenzia delle Entrate accerta il mancato versamento dell’imposta di registro,

ne chiederà la corresponsione, comprensiva di interessi e sanzioni, ad entrambi, ed il pagamento

di uno dei due contribuenti libererà anche l’altro.

Se si sceglie di pagare anno per anno, per le annualità successive alla prima il pagamento (2% del

canone annuo) va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del precedente anno e, in tali occasioni,

può essere anche inferiore al versamento minimo previsto per la prima registrazione (67 euro).

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di

locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta si paga nella misura

fissa di 67 euro.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti già registrati, i contraenti devono versare l’imposta

dovuta entro 30 giorni utilizzando sempre il mod. F23 in cui vanno indicati gli estremi di registrazione

del contratto stesso (anno, serie e numero di registrazione).

Le copie dei versamenti relative a proroghe e risoluzioni vanno consegnate o spedite

all’ufficio competente entro

20 giorni

dal pagamento.

 

 

Ad es.

 

 

: se il canone annuo è di 2.500 euro, essendo l’imposta dovuta annualmente pari a 50 euro (2.500 x 2%), si verserà, per il

primo anno, l’importo minimo di 67 euro. Il versamento per ciascuna annualità successiva sarà, invece, di 50 euro.

 

 

Non si paga imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall’inquilino.

 

Il deposito o le altre forme di garanzia sono soggetti, invece, all'imposta di registro (nella misura dello 0,50%)

 

se prestati da un terzo estraneo al rapporto di locazione.

 

GUIDA FISCALE

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

LO SCONTO SUI VERSAMENTI PLURIENNALI

Come detto sopra, per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale

è prevista la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l’imposta di registro

commisurata all’intera durata del contratto.

Chi sceglie detta ipotesi ha diritto a una detrazione dall’imposta, in misura percentuale, pari alla metà

del tasso di interesse legale (attualmente pari a 2,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.

Detrazione sui pagamenti in unica soluzione

Nel caso in cui il contratto dovesse essere risolto anticipatamente, e l’imposta sia stata versata per

l’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Ulteriori informazioni sono contenute nel quadro riassuntivo in appendice.

 

ANNI DI DURATA DEL CONTRATTO

 

 

 

 

2 3 4 5 6

 

DETRAZIONE (1,25% x NUMERO DI ANNI)

 

 

 

 

2,5% 3,75% 5% 6,25% 7,5%

 

Un esempio:

 

se il canone di locazione annuo è di 6.000 euro e il contratto ha una durata di quattro anni, il contribuente può eseguire un versamento

unico di

456 euro

, pari a 480 (2% di 24.000) – 24 (5% di 480).

Se avesse scelto il pagamento anno per anno, avrebbe invece dovuto corrispondere

 

 

120 euro

per ciascuna annualità, per un totale

di 480 euro.

 

 

 

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GUIDA FISCALE

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

 

VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI

 

2% DEL CANONE ANNUO

con un minimo (solo per il primo anno) di 67,00 euro

 

QUANTO SI PAGA

 

VIA INTERNET – BANCA – POSTA - CONCESSIONARIO

causale RP, in sede di prima registrazione

(la causale non va indicata per i pagamenti successivi)

codice dell’ufficio

OGNI ANNO O UNICA SOLUZIONE MODELLO F23

 

Codici tributo:

 

107T

 

 

, se si paga per l’intero periodo

 

115T

 

 

, se per il primo di più anni

 

112T

 

 

, per gli anni successivi

 

114T

 

 

, per le proroghe (anche tacite)

 

113T

 

 

, per le risoluzioni

 

110T

 

 

, per le cessioni

 

 

LO SCONTO PER GLI IMMOBILI IN COMUNI AD ALTA “TENSIONE ABITATIVA”

I contribuenti che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano

in uno dei Comuni ad elevata “tensione abitativa” possono usufruire, oltre che di una riduzione

sull’Irpef, come si vedrà nei capitoli successivi, anche della riduzione del 30% della base imponibile

sulla quale calcolare l’imposta di registro da versare. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare

per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

Ricordiamo che per usufruire dello sconto i contraenti devono registrare, per un immobile che si

trova in un Comune considerato ad alta “tensione abitativa” e il cui canone è definito secondo criteri

concordati tra associazioni di categoria di proprietari ed inquilini:

• un contratto di locazione ad uso abitativo con durata minima di 3 anni, più 2 anni prorogati di

diritto;

• un contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti

universitari con durata minima di 6 mesi e massimo 36.

Rimangono escluse dall’agevolazione le locazioni brevi, quelle con durata da un mese a 18, che adesso

si possono stipulare anche nei Comuni in cui non è stato firmato un accordo territoriale.

 

Attenzione:

 

 

la riduzione dell’imposta di registro si applica per tutta la durata del contratto e dell’eventuale proroga automatica biennale,

anche se il Comune dove è situato l’immobile dovesse nel frattempo essere escluso da quelli considerati ad alta tensione abitativa

 

(e anche per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale per i quali si è scelto di versare

 

l’imposta anno per anno).

 

L’agevolazione invece non si applica nel caso di rinnovo, anche tacito, del contratto di locazione a canone concordato, successivamente

 

alla delibera del CIPE che non riconosce più la caratteristica di “alta tensione abitativa “ al Comune dove si trova l’immobile

 

locato.

 

 

Un esempio:

 

se il canone annuo “concordato” è di 6.000 euro e il contratto ha una durata di 3 anni, il contribuente sarà tenuto a versare:

 

(6.000 x 3) x 70% = 12.600 x 2% = 252 – 9,45 (3,75% di 252) = 242,55

 

 

(che si arrotonda a 243 euro)

Questo vale se sceglie il pagamento in unica soluzione.

 

Se invece decide di pagare anno per anno, il calcolo sarà il seguente:

 

 

6.000 x 70% = 4.200 x 2% = 84 euro

 

 

(per ciascun anno)

Importante: se l’imposta che scaturisce dal calcolo è inferiore a 67 euro, si dovrà versare tale ultimo importo.

 

 

Ad es.

 

 

: se il canone annuo è di 3.500 euro, essendo l’imposta dovuta pari a 49 euro (3.500 x 70% x 2%), si verserà l’importo minimo

di 67 euro. Il versamento per l’annualità successiva sarà, invece, di 49 euro.

 

 

COME COMPILARE IL MODELLO DI PAGAMENTO “F23”

La richiesta di registrazione dei contratti di locazione e il relativo pagamento dell’imposta di registro

devono essere effettuati

entro 30 giorni

dalla stipula dell’atto, o dalla decorrenza, se antecedente.

Per proroghe, risoluzioni o cessioni, una copia del modello F23 va consegnata o spedita all’ufficio

 

competente

 

 

entro 20 giorni

dal pagamento.

 

 IL VERSAMENTO TELEMATICO

Per effettuare il versamento on-line delle imposte di registro e di bollo, occorre abilitarsi al servizio

“Fisconline” o “Entratel” (vedi Cap. 2) ed avere un conto corrente presso una delle banche convenzionate.

Il software messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia ("Contratti di locazione"), calcola automaticamente,

una volta inseriti i dati relativi al contratto, le imposte da versare e li propone per la

conferma. Sempre nella fase di predisposizione del file per la trasmissione, occorre indicare gli estremi

del conto corrente (ABI, CAB, numero di conto, CIN) sul quale verranno addebitate le imposte

(può essere il proprio o quello dell’intermediario a cui ci si rivolge). La valuta è quella della data di

registrazione, o, per le annualità successive, della data indicata dal contribuente all'interno del file

trasmesso, anche successiva a quella di trasmissione del file.

Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo è inoltre necessario indicare:

• il numero di esemplari cartacei del contratto sottoscritti dalle parti, escluso il testo in formato elettronico

trasmesso per via telematica;

• l'imposta di bollo dovuta per eventuali allegati, ad essa soggetti, calcolata in base alla tariffa vigente.

Il pagamento via internet è consentito anche per le proroghe, le cessioni e le risoluzioni di contratti

di locazione di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980, per le denunce di maggior

durata dei contratti a tempo indeterminato, nonché per le imposte dovute in relazione alle denunce

cumulative dei contratti di affitto di fondi rustici.

Dal 2005 si può scegliere tale tipo di versamento anche nel caso in cui l'intestatario del contratto sia

diverso da quello indicato in sede di prima registrazione (ad esempio, in seguito al passaggio di proprietà

dell'immobile oggetto della locazione).

L’elenco delle banche convenzionate è disponibile al seguente indirizzo

 

 

4. L’IRPEF E LE RIDUZIONI SUL REDDITO DELLE LOCAZIONI

 

COME SI DETERMINA IL REDDITO DEI FABBRICATI LOCATI

L’ammontare del canone annuo indicato sul contratto di locazione costituisce,

per il proprietario, reddito da fabbricati e concorre a formare il suo reddito

complessivo su cui calcolare l’Irpef.

Più precisamente, per chi affitta una casa (e le relative pertinenze) costituisce

reddito da assoggettare a tassazione il maggiore tra i seguenti due importi:

- rendita catastale dell’abitazione, rivalutata del 5%;

- canone contrattuale, ridotto forfetariamente del 15% (25% per i fabbricati siti a Venezia centro,

Giudecca, Murano e Burano).

Per i vecchi contratti di locazione in regime di “equo canone” (si ricorda che dal 30.12.1998 non è

più possibile stipulare o rinnovare contratti di tale tipo) il reddito è dato dall'importo del canone di

locazione ridotto del 15% (25% per i fabbricati siti a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano) a

prescindere dalla rendita catastale.

 

Immobili di interesse storico e/o artistico

 

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo riconosciuti di interesse storico e/o artistico di cui

alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (attualmente l’interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto

in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), deve essere determinato applicando

la più bassa fra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l’immobile,

a prescindere dall’eventuale locazione del bene ad un canone inferiore.

QUANDO L’INQUILINO È MOROSO

Il canone di locazione va sempre dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito.

 

Un caso particolare di determinazione del canone di locazione

 

Quando il contratto di locazione comprende oltre all’abitazione anche una sua pertinenza (box, cantina, ecc.), dotata di rendita

catastale autonoma, e il canone stabilito è unico per entrambe le unità, occorre distinguere, ai fini dell’indicazione nella dichiarazione

deI redditi, la quota del canone per ciascuna unità immobiliare. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale

alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare, applicando la seguente formula:

quota proporzionale del canone = canone totale x singola rendita

totale delle rendite

 

Esempio:

 

Rendita catastale dell’abitazione (rivalutata) 650,80 euro

Rendita catastale della pertinenza (rivalutata) 71,50 euro

Canone di locazione totale: 10.000 euro

Calcolo della quota del canone relativo all’abitazione: Calcolo della quota del canone relativo alla pertinenza:

Pertanto, nella dichiarazione dei redditi andrà indicato, quale canone di locazione dell’abitazione l’importo di 9.010 euro e per la

pertinenza l’importo di 990 euro.

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

10.000 x 650,80 = 9.010

(650,80 + 71,50)

10.000 x 71,50 = 990

(650,80 + 71,50)

 

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La legge prevede, però, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,

se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento

giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In particolare, il reddito è

escluso da tassazione a partire dal momento in cui l’intimato non compare o, pur comparendo, non

si oppone (ai sensi dell'articolo 633 c.p.c.) oppure dal momento in cui l’intimato si oppone (ai sensi

dell'articolo 665 c.p.c.). Inoltre, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell’affittuario anche

per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate

sui canoni scaduti e non percepiti.

In detti casi permane, comunque, l'obbligo di tassare l'unità immobiliare determinando il reddito

sulla base della sola rendita catastale.

QUANDO SI HA DIRITTO A RIDUZIONI

 

Locazione di unità immobiliare sita in un Comune ad alta “tensione abitativa”

 

A favore dei proprietari che concedono in locazione l’abitazione a canone concordato (vedi capitolo

1) in uno dei Comuni definiti ad alta “tensione abitativa” (vedi elenco in appendice), alla riduzione

forfetaria del reddito (pari al canone) del 15% si aggiunge un’ulteriore riduzione del 30% (da calcolare

sull’importo già ridotto).

In pratica, nella dichiarazione dei redditi si indicherà il canone ridotto del 40,5%.

 

Locazione a persone in condizioni di disagio abitativo

 

Indipendentemente dal Comune in cui si trovano gli immobili, sono previste agevolazioni fiscali per

i proprietari di immobili locati (successivamente al 13 settembre 2004 ma entro il 31 marzo 2005,

salvo proroghe) a persone in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi

di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di

handicap gravi, a condizione che:

a. non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova

unità immobiliare;

b. siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell’art. 80,

comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;

c. siano in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della

legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, a favore dei proprietari che concedono in

Per usufruire della riduzione del 30% del reddito è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del

contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI e il Comune in cui l’immobile

è situato.

 

UN ESEMPIO:

 

se il canone di locazione annuo è di 15.000 euro, che ridotto del 15% è pari a 12.750 euro, nella dichiarazione dei redditi il proprietario

dovrà indicare l’importo di 8.925 euro, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 30% sul canone ridotto di 12.750 euro.

 

 

questi casi gli immobili in locazione sono previste le seguenti agevolazioni:

1. alla riduzione forfetaria del 15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un’ulteriore riduzione del

 

30%

 

 

(da calcolare sull’importo già ridotto) se l’immobile è locato:

- ad

 

 

enti locali con contratti di locazione della durata fino a due anni, non rinnovabili né prorogabili,

 

per soddisfare le esigenze abitative delle persone disagiate sopra citate. Tali contratti possono

essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra il locatore

e il beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n.

431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è comunque esclusa qualsiasi forma di proroga

o rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti;

- alle

 

persone disagiate sopra indicate con contratti di locazione della durata di quattro anni,

prorogabili

 

 

 

fino ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti.

2. alla riduzione forfetaria del 15% sul reddito (pari al canone) si aggiunge un’ulteriore riduzione del

 

 

 

70%

 

 

(da calcolare sull’importo già ridotto) se l’immobile è locato:

- ad

 

enti locali con contratti di locazione di durata triennale, prorogabile

di altri due anni in

presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abitative delle persone

 

sopra citate. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi

 

definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive

 

modificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione;

 

- alle

 

 

 

persone disagiate sopra indicate con contratti di locazione di durata triennale prorogabile

 

di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il

canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al

comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune

dove si trova l’alloggio concesso in locazione.

Per usufruire della riduzione del 30% o del 70% del reddito è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione

del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI e il Comune in

cui l’immobile è situato.

 

UN ESEMPIO:

 

se il canone di locazione annuo è di 18.000 euro, che ridotto del 15% è pari a 15.300 euro, nella dichiarazione dei redditi il proprietario

dell’immobile locato dovrà indicare l’importo di 4.590 euro, ottenuto applicando l’ulteriore riduzione del 70% sul canone ridotto di

15.300 euro.

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

 

 

 

5. LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INQUILINI

 

In presenza di determinate condizioni, anche gli inquilini possono usufruire

di benefici fiscali sotto forma di detrazioni dall’Irpef per i canoni di locazione

pagati.

Sono due le fattispecie previste dalle disposizioni attualmente in vigore e

riguardano:

a) tutti i titolari di contratti di locazione “a canone concordato” di unità immobiliari adibite ad abitazione

principale, cioè quelli stipulati o rinnovati a norma degli artt. 2 (comma 3) e 4 (commi 2 e 3)

della Legge 431/1998;

b) i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (a prescindere dal tipo

di contratto stipulato).

DETRAZIONE PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Gli inquilini per i quali l’immobile preso in affitto costituisce l’abitazione principale, e a condizione

che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra

le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative

a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge 431/98), hanno diritto

alla seguente detrazione dall’Irpef:

-

495,80 euro

se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

-

 

 

247,90 euro

se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo la detrazione non spetta.

 

La detrazione non compete, inoltre, per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e contraenti

 

privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari

 

non possono beneficiare della detrazione).

 

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno durante il quale la casa è stata effettivamente

 

utilizzata come abitazione principale e va ripartita tra i contraenti, in caso di cointestazione

 

del contratto di locazione.

 

 

DETRAZIONE PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA

PER MOTIVI DI LAVORO

Dal periodo d'imposta 2001, il lavoratore dipendente che stipula un qualsiasi contratto di locazione

di abitazione principale, a seguito di trasferimento della propria residenza nel Comune di lavoro (o

in uno di quelli limitrofi), può usufruire,

per i primi 3 anni

, della seguente detrazione dall’Irpef:

-

 

 

991,60 euro

se il suo reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

-

 

 

495,80 euro

se il suo reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a

30.987,41 euro.

 

 

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo la detrazione non spetta.

L’agevolazione compete a condizione che:

- il nuovo Comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di

fuori della propria Regione;

- la residenza nel nuovo Comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione non è riconosciuta ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La detrazione va rapportata al numero dei giorni dell’anno durante il quale la casa è stata effettivamente

utilizzata come abitazione principale. Nel caso di intestazione del contratto di locazione a più

soggetti, la detrazione va divisa tra i soli intestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratori

dipendenti, nella misura spettante a ciascuno in relazione al proprio reddito.

Ad esempio, se i contraenti sono 3 e solo uno di loro è lavoratore dipendente, la detrazione compete

solo a quest’ultimo, nella misura del 100%.

 

495,80 euro 247,90 euro 991,60 euro 495,80 euro

 

LAVORATORI DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO

 

(per qualsiasi tipo di contratto)

 

LE AGEVOLAZIONI A E B NON SONO CUMULABILI

 

Il contribuente può scegliere quella a lui più favorevole

Quando un lavoratore dipendente, già titolare di un contratto a canone concordato per un immobile adibito ad abitazione principale,

nel corso dell’anno si trasferisce per lavoro in altro Comune, stipulando un nuovo contratto (anche a canone libero), può

usufruire di entrambe nello stesso periodo d’imposta ma rapportando ciascuna agevolazione al numero dei giorni dell’anno di

durata del contratto.

 

 

 

 

6. LE NOVITÀ SULLE LOCAZIONI IN VIGORE DAL 2005

 

Al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse, l’ultima legge Finanziaria

(Legge 30 dicembre 2004, n. 311) ha introdotto, dal 1° gennaio 2005, apposite misure.

SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO

L’omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alle sanzioni per

la mancata registrazione, dà origine alla presunzione di esistenza, salva documentata

prova contraria, del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta

antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.

È importante precisare che tale presunzione opera solo in ambito fiscale e non anche a livello civilistico.

In tale ipotesi, quale importo del canone su cui pagare l’Irpef per ciascun anno, si presume, ai fini

della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando

alla rendita i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%).

Tale disposizione non si applica per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone

“concordato” cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e art. 4,

commi 2 e 3).

QUANDO L’UFFICIO NON PUÒ RETTIFICARE IL CANONE DICHIARATO NEL CONTRATTO

Per contrastare il fenomeno della registrazione di contratti di locazione per un importo inferiore a

quello realmente pattuito, è stato previsto che gli uffici non possano procedere ad accertamenti nei

confronti dei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, dichiarino un

canone almeno pari al 10 % del valore catastale dell’immobile.

Il valore catastale dell’immobile va determinato applicando alla rendita gli stessi moltiplicatori, rivalutati

del 20%, che si utilizzano, sempre per il calcolo della stessa imposta di registro, per l’accertamento

di valore nelle compravendite di immobili.

Per i fabbricati locati il moltiplicatore è sempre pari a 120.

Una previsione analoga è stata introdotta anche per quanto riguarda l’accertamento dell’Irpef dovuta

sui redditi dei fabbricati.

In particolare, ai fini Irpef gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati

quando si dichiara l’importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%;

- il 10% del valore catastale dell’immobile.

Il valore dell’immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori

previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%.

Anche dette disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a

canone “concordato”, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e

art. 4, commi 2 e 3).

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

LA NUOVA COMUNICAZIONE DEI DATI DELL’INQUILINO

Chiunque cede il godimento (o la proprietà) di un fabbricato ha l’obbligo di comunicare, entro 48

ore dalla consegna, all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, i dati riguardanti l’ubicazione dell’immobile

e le generalità della controparte (locatario o acquirente).

La legge finanziaria n. 311 del 2004 ha previsto che questa comunicazione vada fatta non più all’autorità

di Pubblica Sicurezza, ma direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica su apposito

modello che sarà prossimamente reso disponibile gratuitamente.

Questa nuova regola si applicherà dalla data fissata dal provvedimento con il quale sarà approvato il

modello telematico per la comunicazione (in corso di predisposizione).

La nuova comunicazione potrà essere effettuata anche per il tramite degli intermediari incaricati

nonché degli uffici dell’Agenzia delle Entrate; quest’ultima provvederà a dare avviso di ricevimento

in modalità telematica e comunicherà i dati acquisiti al Ministero dell’Interno.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata anche dagli intermediari del settore

immobiliare, relativamente alle cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per

avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività.

L’obbligo riguarderà sia i contratti di affitto (compresi gli affitti di durata inferiore al mese) che

quelli di compravendita.

In caso di violazione, a detti operatori del settore immobiliare si applicherà una sanzione amministrativa

(ammenda da 103,29 euro a 1.549,37 euro); in caso di seconda violazione, il sindaco del

Comune in cui operano gli interessati, su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, disporrà la

sospensione per un mese della loro attività.

 

 

 

 

 

7. COME RIMEDIARE SE NON SI È REGISTRATO IL CONTRATTO

 

LE SANZIONI PREVISTE

L’omessa o irregolare registrazione dei contratti di locazione comporta le seguenti sanzioni:

-

dal 120% al 240%

dell’imposta dovuta, se si omette di registrare il contratto;

-

 

 

dal 100% al 200%

dell’imposta dovuta sulla differenza, quando il corrispettivo accertato dall’ufficio,

pur ridotto di un quarto, è superiore a quello dichiarato;

 

-

 

 

dal 200% al 400%

dell’imposta corrispondente, nel caso l’ufficio contesti l’occultazione, anche parziale,

del corrispettivo percepito (dall’importo di questa sanzione va detratto quello eventualmente

 

applicato in relazione alla sanzione “dal 100% al 200%” sopra descritta).

 

L’omesso pagamento delle annualità successive prevede invece una sanzione del

 

 

30%

dell’imposta

dovuta.

 

 

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI E DEI PAGAMENTI TARDIVI

Attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso” è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione

dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga,

risoluzione e cessione degli stessi.

La volontaria regolarizzazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione della sanzione

ordinariamente prevista. Lo sconto sulla sanzione sarà tanto più elevato quanto minore è il periodo

di tempo trascorso tra la scadenza del termine non rispettato e il momento in cui si decide di

sanare l’omissione.

La regolarizzazione avviene con il pagamento (anche non contestuale) delle somme dovute a titolo

di imposta di registro, di sanzione amministrativa ridotta e degli interessi di mora calcolati giornalmente

al tasso legale annuo (attualmente al 2,5%).

In particolare:

• per regolarizzare una mancata

registrazione

, occorre versare

- una sanzione del

 

 

15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) se si provvede entro 30 giorni

dalla

scadenza

 

- una sanzione del

 

 

24% dell’imposta dovuta (1/5 del 120%) se si provvede entro 1 anno

dalla scadenza

 

In caso di errata indicazione del codice tributo o del codice ufficio nel modello di pagamento F23, non è dovuta sanzione qualora

si presenti una comunicazione in carta libera all’ufficio interessato (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio)

contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.

 

 

ALLA LOCAZIONE DELLA CASA

 

 

• per i

versamenti

tardivi, invece, è dovuta

- una sanzione del

 

 

3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%) se il pagamento è effettuato

entro 30

giorni

 

 

 

dalla scadenza ordinaria

- una sanzione del

 

 

6% dell’imposta dovuta (1/5 del 30%) se eseguito entro 1 anno

dalla scadenza

prevista.

 

 

LE RIDUZIONI DELLE SANZIONI DOPO AVER RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO

A seguito di notifica di un avviso di accertamento, si ha ancora la possibilità di pagare le sanzioni

ridotte ad 1/4. E precisamente, quando:

- il pagamento viene effettuato entro i termini per proporre ricorso (cd. “acquiescenza”); in questo

caso viene versato 1/4 della sanzione irrogata dall’ufficio con l’atto di accertamento;

- l’accertamento viene definito “per adesione”, procedimento in cui l’imponibile può risultare definito

in misura inferiore rispetto all’atto di accertamento, con conseguente determinazione di sanzione

diversa da quella precedentemente irrogata dall’ufficio.

Tale possibilità non è prevista nel caso in cui il contratto sia stato registrato ma sia stato omesso il

pagamento dell’imposta per le annualità successive.

 

Attenzione:

 

Il ravvedimento è possibile soltanto se non sia già intervenuto l'ufficio con atti di contestazione, di accertamento ovvero con

accessi, ispezioni e verifiche di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza.